Nel 2026, la relazione tra maternità e pensione rimane un tema cruciale per chi sta pianificando il proprio futuro previdenziale. I contributi figurativi per maternità giocano un ruolo chiave sia per il diritto alla pensione sia per la determinazione dell’importo dell’assegno. Tuttavia, non tutte le tutele funzionano allo stesso modo, ed è essenziale comprendere le differenze tra accredito e riscatto contributivo, periodi dentro o fuori dal rapporto di lavoro, e i vari sistemi pensionistici.
In questo articolo, esploreremo come i contributi figurativi per maternità possono influenzare la tua pensione, quali sono i requisiti per l’accredito e il riscatto, e quali agevolazioni sono disponibili per le lavoratrici madri nel 2026.
L’importanza dei contributi figurativi per maternità
I contributi figurativi sono periodi riconosciuti ai fini previdenziali senza un versamento diretto da parte della lavoratrice. Nel caso della maternità, questi contributi non solo conservano la continuità contributiva, ma contribuiscono anche al calcolo della pensione. È importante distinguere tra la tutela economica della maternità, la copertura previdenziale del periodo, e la formula pensionistica utilizzata.
La valorizzazione previdenziale del periodo di maternità segue regole specifiche, diverse da quelle che determinano l’indennità economica. Per capire l’effetto sulla pensione futura, è necessario considerare tre aspetti distinti: la tutela economica, la copertura previdenziale, e la formula pensionistica applicabile.
Accredito e riscatto dei contributi di maternità
Quando il congedo di maternità si colloca durante un rapporto di lavoro dipendente, il periodo è coperto previdenzialmente e valorizzato nell’anzianità assicurativa. I cinque mesi di astensione obbligatoria non creano un vuoto contributivo. Tuttavia, è importante verificare l’estratto conto contributivo per assicurarsi che il periodo sia stato correttamente accreditato.
Il congedo parentale fruito durante il rapporto di lavoro può essere coperto da contribuzione figurativa. Il riscatto dei contributi di maternità diventa rilevante quando si vogliono valorizzare periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori da un rapporto di lavoro. Per ottenere l’accredito gratuito, è necessario avere almeno cinque anni di contribuzione effettiva maturata in costanza di lavoro dipendente.
Accredito fuori dal rapporto di lavoro
La legge consente di chiedere l’accredito figurativo della maternità anche quando il periodo tutelato si colloca fuori da un rapporto di lavoro. Per ottenere l’accredito gratuito, è necessario avere almeno cinque anni di contribuzione effettiva maturata in costanza di lavoro dipendente. La durata accreditabile dipende dal periodo storico in cui si è verificato l’evento, poiché la disciplina della maternità è cambiata nel tempo.
Riscatto dei contributi di maternità
Il riscatto dei contributi di maternità va distinto dall’accredito figurativo gratuito. Il riscatto non è la regola per i cinque mesi di congedo di maternità obbligatorio, che nei casi previsti possono essere coperti con contribuzione figurativa. Riguarda invece, in via generale, i periodi corrispondenti al congedo parentale collocati fuori dal rapporto di lavoro.
Per chiedere il riscatto dei contributi di maternità, servono almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. L’operazione è onerosa e il costo varia in base al periodo da riscattare e al sistema pensionistico applicabile.
Maternità e pensione nei diversi sistemi pensionistici
Per chi ha anzianità contributiva precedente al 1996 e rientra quindi nel sistema misto, i periodi riconosciuti per maternità possono concorrere al diritto alla pensione e alla misura dell’assegno nelle quote interessate dal metodo retributivo o contributivo. La presenza di contribuzione figurativa per maternità non impedisce, in quanto tale, l’accesso alla pensione anticipata ordinaria.
Per chi rientra interamente nel sistema contributivo, i mesi coperti dalla maternità possono avere peso previdenziale sul montante e sull’importo finale. Tuttavia, nel 2026, questa formula richiede 64 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione effettiva e un importo minimo della prima rata pari a tre volte l’assegno sociale, con soglie ridotte per le madri.
Le lavoratrici madri alle quali si applica integralmente il sistema contributivo possono beneficiare di ulteriori agevolazioni che incidono sulla data di pensionamento o sull’importo dell’assegno. L’età pensionabile può essere anticipata di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo di sedici mesi. In alternativa all’anticipo anagrafico, è possibile utilizzare coefficienti di trasformazione più favorevoli, che aumentano il valore della pensione.
Per la pensione anticipata contributiva, la soglia minima dell’assegno si riduce a 2,8 volte l’assegno sociale con un figlio e a 2,6 volte con almeno due figli. Questi benefici non trasformano però i figurativi in contribuzione effettiva. Sono due strumenti distinti e devono essere valutati separatamente quando si verifica il diritto alla pensione.
L’effetto della maternità sulla pensione cambia anche in base alla gestione previdenziale di appartenenza. Per le lavoratrici dipendenti, i periodi di congedo di maternità durante il rapporto di lavoro sono coperti e rilevano, in via generale, per diritto e misura della pensione. Per le iscritte alla Gestione Separata, il diritto all’indennità richiede in via generale almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti il periodo tutelato.
Non esiste una regola secondo cui i cinque mesi di maternità riducono automaticamente l’importo della pensione. I contributi figurativi per maternità possono essere utili sia ai fini del diritto sia ai fini della misura. Una differenza rispetto a una carriera senza interruzioni può emergere in casi specifici, per esempio quando si punta a una pensione che richiede contribuzione effettiva, quando un periodo fuori dal rapporto di lavoro non è stato ancora accreditato o riscattato oppure quando il valore previdenziale viene determinato con criteri diversi rispetto alla contribuzione ordinaria.



