Spiegazione chiara su prescrizione dei crediti di lavoro, natura privilegiata, e le condizioni per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia INPS
Nella situazione descritta un lavoratore ha interrotto il rapporto di lavoro nel 2019 e non ha ricevuto cinque mensilità arretrate e il TFR. L’azienda è stata dichiarata fallita (oggi spesso indicata come liquidazione giudiziale) nel 2026 e il credito risulta ancora in contabilità. La domanda centrale è duplice: quei crediti conservano la natura di crediti privilegiati e il lavoratore può ottenere il pagamento tramite il Fondo di Garanzia INPS?
Prima di valutare privilegi e indennizzi bisogna verificare la prescrizione. In base all’articolo 2948 del codice civile i crediti di lavoro, comprese le retribuzioni non corrisposte e il TFR, si prescrivono in cinque anni dalla cessazione del rapporto. Questo implica che, se non sono stati effettuati atti idonei ad interrompere la prescrizione, i crediti maturati alla fine del rapporto del 2019 potrebbero essere estinti già nel 2026, ben prima dell’apertura della procedura fallimentare nel 2026.
Dal punto di vista sostanziale il TFR, le retribuzioni rimaste inevase e altre somme dovute dal datore di lavoro sono generalmente considerate crediti privilegiati ai sensi dell’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile. Questo significa che, in caso di distribuzione dell’attivo fallimentare, tali crediti hanno priorità rispetto ai crediti chirografari. Tuttavia la qualificazione come privilegio non prevale sulla regola della prescrizione: un credito estinto per prescrizione non può essere ammesso al passivo della liquidazione giudiziale.
Per impedire la decadenza del diritto di credito è necessario che nel periodo tra la cessazione del rapporto e l’apertura del fallimento siano stati compiuti atti interruttivi. Tra gli esempi più rilevanti figurano l’invio di una raccomandata o PEC di messa in mora, la promozione di un decreto ingiuntivo, l’avvio di un contenzioso giudiziale o qualsiasi atto processuale con cui si richieda formalmente il pagamento. In presenza di un atto interruttivo il termine prescrizionale riparte da capo, perciò la ricostruzione cronologica degli atti è fondamentale per stabilire se i crediti siano ancora esigibili.
Quando il datore di lavoro è assoggettato a liquidazione giudiziale, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di Garanzia INPS. In base alle disposizioni vigenti il Fondo riconosce l’intero TFR maturato (art. 2 della legge 297/1982) e le ultime tre mensilità di retribuzione, comprensive dei ratei di tredicesima e di altre mensilità integrative previste dal contratto collettivo (articoli 1 e 2 del D.Lgs. 80/1992). L’intervento del Fondo è subordinato al fatto che il credito sia ancora valido e che sia stato ammesso al passivo della procedura.
Per le procedure successive all’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa l’INPS ha fornito indicazioni di prassi (si veda la circolare INPS 70/2026). È indispensabile allegare alla domanda tutta la documentazione che provi la natura e l’ammontare del credito, nonché l’avvenuta ammissione al passivo della liquidazione giudiziale: senza queste condizioni il Fondo non può erogare le somme richieste.
Se i crediti risultano non prescritti il lavoratore deve innanzitutto verificare l’avvenuta ammissione del credito al passivo della procedura; solo dopo il deposito dello stato passivo esecutivo potrà presentare la domanda al Fondo di Garanzia INPS. Per il TFR non è previsto un termine annuale rigido: la richiesta può essere avanzata dal quindicesimo giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo. Per le ultime tre mensilità, invece, vi è un termine di un anno dalla data in cui lo stato passivo diventa esecutivo; il rispetto di questo termine è essenziale pena la decadenza del diritto.
In pratica conviene ricostruire subito la cronologia di tutte le comunicazioni inviate al datore di lavoro (PEC, raccomandate, atti giudiziari) per valutare eventuali interruzioni della prescrizione. Se emergono atti interruttivi, il credito potrebbe essere ancora tutelabile e dunque ammesso al passivo; in caso contrario il credito rischia di essere inefficace. È opportuno consultare un sindacato o un avvocato specializzato per l’esame delle prove e per l’assistenza nella presentazione della domanda al Fondo di Garanzia INPS, sempre avendo cura di rispettare i termini previsti per ciascuna tipologia di indennizzo.
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