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24 Luglio 2026

Come gestire il TFR dei nuovi assunti: le indicazioni INPS per il 2026

L'INPS ha fornito nuove indicazioni su come gestire il TFR dei neoassunti nel 2026, specificando le scadenze e i codici da utilizzare per la regolarizzazione.

Come gestire il TFR dei nuovi assunti: le indicazioni INPS per il 2026

L’INPS ha fornito nuove indicazioni su come gestire il TFR dei neoassunti nel 2026, chiarendo le regole per le quote maturate nei primi 60 giorni di assunzione. Con il messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, la Direzione Centrale Entrate ha spiegato ai datori di lavoro come gestire queste somme, che assumono natura di competenze arretrate ai fini contributivi.

Queste indicazioni sono particolarmente rilevanti per i lavoratori di prima assunzione assunti dopo il 30 giugno 2026, esclusi i domestici, come previsto dall’Articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005 modificato dall’art. 1, comma 204, della L. n. 199/2026.

Le quote di TFR come competenze arretrate

Le somme accantonate tra l’assunzione e la scelta del lavoratore sono considerate competenze arretrate sotto il profilo dell’imputazione contributiva. Questo perché, in questa finestra temporale, la destinazione del TFR non è ancora definita: le quote possono finire alla previdenza complementare oppure, se il lavoratore opta per il regime dell’articolo 2120 del codice civile al Fondo di Tesoreria INPS quando ricorrono i presupposti dimensionali.

Il datore di lavoro non versa nulla nel corso dei sessanta giorni. L’obbligo di versamento alla forma pensionistica di destinazione sorge solo dal mese successivo alla scadenza del termine, pur producendo effetti fin dalla data di prima assunzione, come previsto dal comma 7-quinquies dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005.

Codici Uniemens per la regolarizzazione

Per assolvere l’obbligo contributivo, si utilizza il codice causale CF05 istituito dalla circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 con il significato di «Versamento arretrati quote TFR legge 30, n. 199». Nel flusso Uniemens, il codice va indicato nell’elemento TipoImpPregCMT, all’interno del percorso GestioneTFR, MeseTFR, MeseTesoreria, Contribuzione, ImportoPregresso.

Il rispetto del termine esclude sanzioni civili, interessi e somme aggiuntive. Se invece le quote arretrate sono denunciate in un mese diverso da quello immediatamente successivo alla scelta del lavoratore, la regolarizzazione richiede il codice CF02, con valorizzazione del codice CF11 per le somme dovute a titolo di maggiorazione. La differenza fra le due ipotesi ricade interamente sul costo del lavoro, perché nella seconda l’onere aggiuntivo grava sull’impresa.

Scadenze di versamento in base alla data di scelta

Il mese utile per la regolarizzazione decorre dal perfezionamento della scelta del lavoratore, non dalla scadenza fissa dei sessanta giorni. Chi rinuncia all’adesione automatica il ventesimo giorno perfeziona la scelta in quel momento e comprime il termine a carico del datore, che deve regolarizzare già nel mese successivo. Solo quando il lavoratore non manifesta alcuna volontà il perfezionamento coincide con la scadenza dei sessanta giorni.

Ad esempio, per un’assunzione con decorrenza 1° luglio 2026 i sessanta giorni maturano a fine agosto: in assenza di scelta l’azienda regolarizza a settembre, recuperando i ratei di luglio e agosto con il codice CF05. Se lo stesso lavoratore rinuncia il 20 luglio, il termine si sposta ad agosto e chi attende settembre incorre nel regime del CF02.

La data del perfezionamento va documentata. Il modulo ministeriale di scelta, controfirmato dal datore e consegnato in copia al lavoratore, è l’unico riscontro che consente di dimostrare quando la volontà è stata manifestata e,

Quando il TFR dei neoassunti confluisce nel Fondo di Tesoreria

Il TFR va al Fondo di Tesoreria INPS quando il lavoratore esclude la previdenza complementare e l’azienda supera la soglia dimensionale prevista dalla legge. Le direttive COVIP del 19 giugno 2026 precisano che, esercitata l’opzione per il regime dell’articolo 2120 del codice civile il TFR maturando continua a essere disciplinato da quella norma fin dalla data di assunzione, ferma l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della L. n. 296/2006 come modificata dalla L. n. 199/2026.

Le nuove soglie del Fondo di Tesoreria si calcolano sulla media annua dei dipendenti dell’anno precedente e seguono un percorso decrescente: almeno 60 dipendenti nel biennio 2026-2027; almeno 50 dipendenti dal 2028 al 2031; almeno 40 dipendenti dal 2032. Sotto soglia il trattamento di fine rapporto rimane accantonato in azienda.

Il codice CF05 copre due adempimenti che non vanno confusi. Il primo riguarda i datori entrati nell’obbligo di Fondo di Tesoreria dal 1° gennaio 2026 per effetto delle nuove soglie, con recupero delle competenze da gennaio a giugno e termine fissato al 16 luglio 2026 dal messaggio INPS n. 1511 del 6 maggio 2026. Il secondo, oggetto del messaggio n. 2325/2026, riguarda le quote dei lavoratori di prima assunzione maturate nella finestra dei sessanta giorni.

Le due fattispecie hanno platea, periodo di riferimento e termine differenti. Un’azienda sopra soglia che abbia assunto dopo il 30 giugno può trovarsi a gestirle entrambe nello stesso anno, con flussi Uniemens da tenere separati per non sovrapporre gli arretrati del primo semestre a quelli generati dalla scelta del neoassunto.

Scelta del lavoratore nei 60 giorni e revoca

Il lavoratore di prima assunzione dispone di sessanta giorni dalla data di assunzione per rinunciare all’adesione automatica, conferire il TFR a una forma pensionistica complementare diversa da quella di categoria oppure mantenerlo secondo il regime dell’articolo 2120 del codice civile. Il comma 7-quater dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005 aggiunge che tale scelta può essere successivamente revocata, con possibilità di conferire in un secondo momento il TFR maturando a un fondo prescelto.

Di contro, il conferimento del TFR alla previdenza complementare è irrevocabile ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera a), del D.Lgs. n. 252/2005 chi aderisce, anche per effetto dell’automatismo, non può riportare le quote in azienda. Chi mantiene il TFR in azienda o lo lascia confluire nel Fondo di Tesoreria conserva invece la facoltà di aderire più avanti.

Restano fuori dal meccanismo di rinuncia i lavoratori non di prima assunzione. Per loro l’articolo 8, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 252/2005 prevede che il datore fornisca informativa sulla possibilità di indicare, entro sessanta giorni dall’assunzione, la forma pensionistica cui destinare il TFR maturando, con applicazione dell’adesione automatica in caso di silenzio. La facoltà di rinuncia riconosciuta dal comma 7-quater non è richiamata per questa platea.

Andrea Innocenti
Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.