Breve guida alle modifiche dell'applicativo Inail per l'invio dei certificati medici di infortunio, con indicazioni pratiche per accesso e assistenza
Con la circolare n. 23 dell’11 maggio 2026 l’INAIL ha reso operativo un nuovo servizio telematico per la compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio, disponibile sul portale dall’13 maggio 2026. Questo intervento si colloca nel più ampio progetto di digitalizzazione dell’ente, volto a semplificare gli adempimenti e a migliorare i tempi di gestione delle pratiche. Il cambiamento interessa sia la struttura dell’applicativo sia le regole di compilazione, con conseguenze pratiche per i professionisti sanitari che rilasciano la certificazione e per gli assicurati coinvolti nelle procedure.
La revisione introdotta non è solo estetica: l’obiettivo dichiarato è rendere la procedura più efficiente eliminando informazioni non essenziali e concentrandosi sui dati necessari per l’istruttoria. Tra le misure principali troviamo la riduzione dei campi obbligatori, la razionalizzazione delle informazioni sanitarie e l’introduzione di un nuovo obbligo riguardante i recapiti dell’assicurato. Sul piano operativo, alcune tipologie di certificato sono state eliminate mentre altre restano in uso con modalità semplificate; per i dettagli tecnici l’INAIL rimanda alla documentazione ufficiale allegata alla circolare.
La nuova versione dell’applicativo introduce una revisione complessiva dei moduli di compilazione: campi come la data di abbandono del lavoro, gli esiti di lesioni pregresse e le invalidità riconosciute sono stati trasformati in facoltativi, laddove prima erano obbligatori. Inoltre, nella sezione dedicata ai dati sanitari sono stati rimossi alcuni elementi ritenuti non essenziali, con l’intento di alleggerire il carico documentale e velocizzare l’inserimento delle informazioni. Va osservato che la modifica non tocca la validità delle informazioni cliniche: resta ferma la necessità di fornire dati attendibili utili all’accertamento degli eventi.
Una novità significativa è l’obbligo di valorizzare almeno uno dei campi dedicati ai recapiti dell’assicurato, pensato per facilitare le comunicazioni durante l’istruttoria. In pratica, sarà necessario inserire almeno un numero di telefono o un indirizzo e-mail. Sul fronte delle tipologie di certificato, sono state eliminate le categorie relative alla riammissione in temporanea; per queste situazioni si potrà utilizzare una delle tipologie già previste per il periodo di inabilità temporanea assoluta. Questi cambiamenti mirano a semplificare la classificazione delle certificazioni senza perdere informazioni utili all’azione amministrativa.
Per i medici che rilasciano i certificati il nuovo servizio dovrebbe tradursi in una compilazione più rapida e meno soggetta a errori formali, grazie alla riduzione dei campi obbligatori e alla maggiore chiarezza delle sezioni. Gli assicurati trarranno vantaggio da procedure più snelle e da una comunicazione più agevole, dato l’obbligo di fornire almeno un recapito. Tuttavia, è importante che i professionisti sanitari prestino attenzione alle modifiche nei contenuti richiesti, per evitare omissioni che possano rallentare l’istruttoria o richiedere integrazioni successive.
Prima di utilizzare il nuovo servizio telematico è consigliabile verificare l’abilitazione all’accesso, seguendo le indicazioni della circolare INAIL del 14 giugno 2026, n. 25 relative alle procedure di registrazione e autorizzazione. Inoltre, mantenere aggiornati i recapiti dell’assicurato e controllare la tipologia di certificato selezionata eviterà rallentamenti. In caso di dubbi tecnici o funzionali, è opportuno rivolgersi ai canali di assistenza ufficiali per ricevere supporto certificato.
Per il supporto operativo l’INAIL ha confermato la disponibilità del Contact Center al numero 06.6001, accessibile da rete fissa e mobile secondo il piano tariffario del gestore, e del servizio Inail risponde nella sezione Assistenza e supporto del portale istituzionale. Sul piano giuridico la certificazione telematica si inserisce nel quadro previsto dall’articolo 53 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, così come aggiornato dall’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Questi riferimenti restano fondamentali per comprendere la base normativa delle novità introdotte.
In conclusione, la procedura avviata dall’INAIL con la circolare n. 23 rappresenta un passo ulteriore verso la semplificazione amministrativa: meno campi obbligatori, informazioni più mirate e l’obbligo di almeno un recapito favoriranno una gestione più efficiente delle pratiche di infortunio. Medici, operatori e assicurati dovrebbero aggiornarsi sulle nuove modalità operative per sfruttare appieno i vantaggi offerti dal servizio attivo dal 13 maggio 2026.
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