Dal 1° gennaio 2026 l’INAIL ha introdotto una nuova borsa di studio annuale rivolta agli studenti superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale. La misura è pensata per garantire il diritto allo studio e affiancare i percorsi formativi dei beneficiari già titolari di rendita INAIL ai sensi dell’articolo 85 del Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Questa prestazione è aggiuntiva e cumulabile con gli altri benefici INAIL e gode di esenzione fiscale. Le istruzioni operative per la presentazione delle domande e l’erogazione sono contenute nella circolare INAIL n. 31 del 23 giugno 2026.
Chi sono i beneficiari e quali percorsi di studio sono ammessi
Possono chiedere la borsa gli alunni e gli studenti iscritti a scuole di ogni ordine e grado, percorsi professionali e formativi, università, istituti AFAM e ITS Academy. Sono inclusi anche gli iscritti a istituzioni dell’Unione europea o a enti esteri che rilascino titoli riconosciuti in Italia. Il requisito fondamentale è essere già titolari di rendita INAIL riconosciuta per la morte del lavoratore.
Importi annuali e differenze per ciclo di studi
La misura prevede importi differenziati in base al tipo di percorso: per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado la borsa è pari a 3.000 euro annui; per la scuola secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) l’importo sale a 5.000 euro; per universitàAFAM e ITS Academy la borsa può arrivare fino a 7.000 euro per ciascun anno di frequenza.
Caratteristiche dei pagamenti e cumulabilità
La borsa è erogata annualmente e non esclude la corresponsione di altre prestazioni INAIL. È inoltre prevista l’esenzione dall’imposizione fiscale. Per ogni anno scolastico o accademico il superstite può presentare una sola domanda.
Limiti di età e durata della prestazione
I limiti di età sono fissati in relazione al percorso: in via generale la borsa è riconosciuta fino al compimento del diciottesimo anno ma può estendersi fino al ventunesimo anno per chi frequenta la scuola media o professionale e fino al ventiseiesimo anno per gli studenti universitari, sempre entro la durata ordinaria del corso. Per i figli inabili al lavoro il beneficio può proseguire finché perdura l’inabilità nei limiti della durata legale del percorso formativo.
Requisiti di frequenza e profitto per ottenere la borsa
La concessione è subordinata al possesso di determinati requisiti scolastici o accademici: per la scuola primaria e la secondaria di primo grado è richiesta la promozione alla classe successiva; per il completamento del primo ciclo occorre il superamento dell’esame conclusivo. Per la secondaria di secondo grado è necessario conseguire il diploma per l’ultimo anno, mentre per gli anni intermedi è richiesta la promozione al termine dello scrutinio finale, con il recupero dei debiti formativi ove previsto.
Nei percorsi IeFP il criterio è la promozione o il superamento dell’esame di qualifica. All’università e negli istituti AFAM si richiede il conseguimento di almeno la metà dei crediti previsti dal piano didattico per anno; per gli ITS è richiesta la promozione o il diploma di specializzazione nell’ultimo anno.
Modalità di presentazione della domanda e documentazione
Le domande vanno presentate esclusivamente online tramite il servizio INAIL denominato “Borsa di studio ai superstiti” accessibile dalla home page MyINAIL: il servizio è operativo dal 24 giugno 2026 per le domande relative all’anno 2026/2026. La richiesta deve essere inoltrata entro il termine ordinatorio di 60 giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico.
L’accesso al portale richiede credenziali SPID, CIE, CNS o credenziali INAIL; la domanda può essere presentata direttamente dal superstite o da chi esercita la responsabilità genitoriale, dal tutore, dal curatore o dall’amministratore di sostegno. È possibile delegare un patronato previa delega.
Documento identificativo della pratica e controlli
Tra le informazioni obbligatorie figura il numero caso della pratica di infortunio o malattia professionale del lavoratore deceduto, reperibile negli atti INAIL come il provvedimento di costituzione della rendita. Il richiedente può autocertificare i requisiti ai sensi del DPR 445/2000; tuttavia per i percorsi svolti all’estero la documentazione è obbligatoria e deve attestare la validità del titolo rispetto al sistema italiano. Sono previsti controlli a campione e in caso di false dichiarazioni l’INAIL può revocare il beneficio e chiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite.



