Con la legge 50/2026, in vigore dal 21 aprile 2026, l'assegno unico universale viene esteso ai lavoratori UE senza il vincolo della residenza biennale e ai figli residenti in altri Stati membri se fiscalmente a carico
La recente modifica legislativa introduce una svolta significativa nel sistema di sostegno alle famiglie in Italia. Con l’entrata in vigore della legge n. 50/2026 — conversione del decreto-legge n. 19/2026 — l’Assegno unico e universale subisce cambiamenti che incidono direttamente sui lavoratori comunitari e sui nuclei familiari transnazionali. In questo articolo spieghiamo le novità principali, il perimetro dei beneficiari e le conseguenze pratiche per chi lavora in Italia ma risiede in un altro Paese dell’UE.
Le modifiche sono state adottate anche in risposta a un contenzioso europeo avviato dalla Commissione, che aveva contestato alcuni vincoli della disciplina precedente. La riforma entra in vigore dal 21 aprile 2026 e include indicazioni operative sulla durata dell’erogazione e sui criteri di inclusione dei figli residenti all’estero.
Il cambiamento più rilevante riguarda l’abrogazione del requisito della residenza biennale in Italia, precedentemente previsto dal decreto legislativo n. 230/2026. Quel vincolo imponeva che il richiedente vivesse in Italia per almeno due anni anche non continuativi prima di poter ottenere l’assegno. La Commissione europea aveva segnalato tale regola come potenzialmente discriminatoria, avviando la procedura di infrazione con una lettera di messa in mora nel febbraio 2026 e un parere motivato nel novembre 2026; il caso è stato deferito alla Corte di Giustizia con la causa C-630/24 nel luglio 2026. La legge n. 50/2026 anticipa la correzione normativa eliminando il vincolo per evitare ripercussioni economiche più ampie.
Il principio in gioco è quello della libera circolazione dei lavoratori e della parità di trattamento: un cittadino dell’UE che lavora in Italia e versa contributi previdenziali ha diritto a prestazioni familiari analoghe a quelle dei residenti. Il requisito dei due anni e la condizione della residenza dei figli in Italia producevano un effetto esclusivo su frontalieri e lavoratori transfrontalieri, limitando la mobilità e potenzialmente violando il regolamento 883/2004.
La seconda modifica importante riguarda i figli: l’Assegno unico è ora riconosciuto anche per i figli che risiedono in un altro Paese membro dell’UE, a condizione che risultino fiscalmente a carico secondo la normativa italiana vigente. Questo cambiamento è pensato per famiglie in cui un genitore lavora in Italia mentre il nucleo familiare vive stabilmente oltreconfine.
I figli residenti all’estero non vanno più esclusi dal calcolo dell’ISEE ai fini dell’assegno, purché venga dimostrato il loro stato di carico fiscale. Per i lavoratori non residenti l’erogazione è collegata al periodo effettivo di attività o residenza in Italia e la domanda deve essere presentata per la durata dell’attività, con obbligo di rinnovo annuale. L’assegno viene quindi commisurato alla durata reale della prestazione lavorativa o della residenza.
La relazione tecnica della legge stima circa 50.000 nuovi figli beneficiari, con un impatto finanziario stimato in circa 20 milioni di euro per il 2026, che salirebbe progressivamente fino a 36 milioni annui a partire dal 2035. La norma, tuttavia, non prevede rimborsi per i periodi precedenti al 21 aprile 2026; chi ha ricevuto un diniego prima di quella data può valutare azioni giudiziarie individuali, avendo a disposizione l’argomentazione della Commissione sull’elemento discriminatorio.
La riforma interessa specificamente i cittadini dell’UE; per i cittadini di Paesi terzi continuano a valere i requisiti relativi al titolo di soggiorno qualificato. Inoltre, l’estensione ai figli non si applica ai residenti fuori dall’Unione europea, che rimangono esclusi dal meccanismo introdotto.
Questa revisione normativa si inserisce in un filone giurisprudenziale europeo che ha giudicato discriminatori requisiti di residenza formalmente neutri ma di fatto esclusivi. La Corte di Giustizia, con la sentenza nella causa C-747/22 del 7 maggio 2026, ha dichiarato illegittimo il requisito dei dieci anni per il Reddito di Cittadinanza applicato ai titolari di protezione internazionale, consolidando l’orientamento secondo cui la durata della permanenza non può sostituire la valutazione della situazione individuale.
In sintesi, la legge n. 50/2026 allinea l’Assegno unico universale alle norme europee sulla libera circolazione e amplia la platea di beneficiari tra i lavoratori comunitari, pur mantenendo limiti chiari su retroattività e ambito territoriale. Le novità richiedono ora chiarimenti operativi sulle modalità di domanda e sulla documentazione per attestare il carico fiscale dei figli residenti in altro Stato membro.
Scopri pratiche, ruoli e strumenti per inserire persone con disabilità in azienda in modo sostenibile e sicuro
Controlla il calendario degli scioperi di maggio 2026 per evitare ritardi: tutte le date e le raccomandazioni per pendolari e…
Guida compatta alle materie, agli strumenti di esercitazione e alle risorse pensate anche per chi non ha studiato diritto
Spiegazione chiara della pronuncia della Cassazione 8 novembre 2026, n. 32473: quando un infortunio fuori dall'ufficio può essere considerato «occasione…
La recentissima ordinanza della Cassazione precisa i criteri per ottenere la NASpI dopo dimissioni per trasferimento: non è sufficiente la…
I numeri dell'Agenzia del Lavoro indicano un aumento delle assunzioni in Trentino, ma Cgil, Cisl e Uil sottolineano i rischi…