Il diritto allo studio rappresenta una delle leve più importanti per garantire la crescita professionale di chi opera nelle scuole. Ogni anno, il personale scolastico può richiedere fino a 150 ore di permesso retribuito per frequentare corsi di perfezionamento, master o percorsi abilitanti. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è automatico: è necessario rispettare precise condizioni contrattuali, osservare le scadenze previste e presentare una documentazione puntuale.
Tipologie di contratto e condizioni di ammissibilità
Il diritto alle 150 ore è legato alla tipologia contrattuale del dipendente. Il personale a tempo indeterminato, sia docente, educativo, IRC o ATA, può presentare domanda senza restrizioni di periodo. Per i soggetti con contratto a tempo determinato, la richiesta è valida se il rapporto scade il 30 giugno o il 31 agosto dell’anno di riferimento, consentendo la presentazione della domanda per l’anno solare successivo. Il personale in part-time mantiene il diritto, ma il monte ore viene proporzionato alla percentuale di servizio svolto.
Trasferimenti e continuità del diritto
Qualora un docente o un dipendente ATA venga trasferito, il diritto alle ore non decade, a patto che la nuova sede sia nella stessa provincia e che venga consegnato il decreto di concessione alla segreteria della nuova istituzione.
Graduatoria, criteri di priorità e limite del 3 %
Le richieste di permesso sono esaminate dagli Uffici Scolastici Territoriali, che redigono una graduatoria qualora il numero di domande superi il 3 % della dotazione organica provinciale. La classifica segue una scala di priorità ben definita: in primo luogo i corsi finalizzati al titolo di studio proprio della qualifica, seguiti da titoli di livello superiore (laurea triennale, magistrale o master) e infine i percorsi abilitanti o di specializzazione, come il TFA Sostegno. Solo i candidati inseriti nella graduatoria fino al limite stabilito ricevono i permessi.
Cosa è conteggiato dentro le 150 ore
Nel monte ore rientrano le ore di lezione in presenza, il tempo di viaggio necessario per raggiungere la sede del corso e le lezioni in modalità sincrona (online in diretta). Le attività asincrone, quali la visione di video-registrazioni o lo studio individuale a casa, non sono riconosciute dal provvedimento, come precisato dalla giurisprudenza della Cassazione.
Procedura pratica: scadenze, modulistica e riserva per corsi non attivi
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 novembre di ogni anno; se cade in giorno festivo o domenica, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico, che provvederà a inoltrarla all’Ufficio Scolastico Provinciale competente. Per il personale milanese, è stata introdotta una “riserva” per i corsi abilitanti non ancora attivati dalle università, con scadenza anch’essa il 15 novembre 2026. Questa opzione consente di dichiarare l’intenzione di partecipare, ma la concessione definitiva avverrà solo al momento della prova di immatricolazione e frequenza. In ogni caso, è obbligatorio allegare i certificati di frequenza o i risultati degli esami: la mancata presentazione comporta la conversione del permesso in aspettativa non retribuita e il successivo recupero delle quote stipendiali già erogate.



