Il contratto collettivo nazionale di lavoro per la distribuzione merci, la logistica e i servizi privati è stato rivisto da Conflavoro PMI e Fesica-Confsal. L’accordo, firmato a Roma il 22 settembre 2026, entra in vigore il 1 ottobre 2026, sostituendo il testo del CCNL del 31 maggio e prevedendo una serie di modifiche che riguardano orari, indennità, turni e retribuzioni.
Data di entrata in vigore e soggetti coinvolti
L’intesa è il risultato di una trattativa tra le due principali rappresentanze sindacali del settore, Conflavoro PMI e Fesica-Confsal. La firma avvenuta a Roma il 22 settembre 2026 rende efficace il nuovo testo a partire dal 1 ottobre dello stesso anno. Tutte le aziende aderenti al CCNL con codice CNEL I170 dovranno adottare le disposizioni aggiornate entro questa data, includendo le tabelle retributive che subiranno due adeguamenti nel 2027.
Riorganizzazione dell’orario di lavoro
L’articolo 7 è stato riscritto: l’orario ordinario resta fissato a 39 ore settimanali distribuibili su cinque o sei giornate. Viene introdotto un nuovo periodo di riferimento di quattro mesi per il calcolo della media plurisettimanale; le ore che superano la media di 39 vengono retribuite come straordinario. Per i dipendenti viaggianti la settimana può arrivare fino a 60 ore, purché la media su sei mesi non superi le 48 ore. Inoltre, per i conducenti dei livelli 3S e 3 in attività discontinue è previsto un orario di 47 ore settimanali.
Flessibilità e turni
Le imprese potranno inserire i lavoratori in calendari di flessibilità per un massimo di 16 settimane effettive nell’anno solare; le ore svolte fuori dal normale orario saranno maggiorate del 25 % della paga globale. Una programmazione alternativa è consentita per quattro settimane all’anno, con un’indennità di disagio di 50 euro settimanali. Il nuovo articolo 7 quater disciplina il lavoro a turni, definendo criteri di programmazione, sostituzioni, turni notturni e periodi di riposo.
Indennità specifiche per gli autisti
Il livello 4, relativo al personale viaggiante, beneficia di un’indennità giornaliera di 13 euro per chi opera nella logistica distributiva e nel corriere espresso. Qualora l’attività si svolga esclusivamente nel territorio comunale, l’indennità è sostituita da un buono pasto del valore di 8 euro. Queste misure sono state introdotte per riconoscere il maggior dispendio di tempo e le condizioni operative più gravose dei conducenti.
Reperibilità e compensi aggiuntivi
È stata creata una disciplina autonoma per la reperibilità. L’indennità è fissata a 7,75 euro per le giornate feriali e a 10,33 euro per quelle festive, da corrispondere indipendentemente dal numero di chiamate. Se il lavoratore viene effettivamente chiamato, il tempo svolto viene conteggiato come straordinario oppure compensato con ore di recupero, secondo le modalità previste dal contratto.
Ferie, permessi e riduzione orario (ROL)
Le ferie annuali sono ora di 22 giorni per chi lavora su cinque giornate e di 26 giorni per chi opera su sei. Per i permessi, il contratto prevede 32 ore retribuite in alternativa al pagamento delle festività soppresse. È introdotto un monte ore annuo di riduzione dell’orario di lavoro (ROL) di almeno 40 ore, utilizzabili in blocchi da quattro o otto ore; per il personale viaggiante la riduzione corrisponde a quattro giornate e mezza retribuite per anno di servizio.
Aggiornamenti retributivi per il 2027
Il piano di adeguamento salariale prevede due scaglioni: il primo a partire dal 1 gennaio 2027, il secondo dal 1 giugno 2027; per i rider, il secondo scaglione è fissato al 1 luglio 2027. I nuovi minimi comprendono l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) e l’Elemento Professionale d’Area (EPA). Gli scatti di anzianità sostituiscono gli scatti di merito e professionalità, e viene introdotta un’indennità di vacanza contrattuale in caso di mancato rinnovo del contratto. Il periodo di comporto per la malattia è stato ridefinito, con una progressione legata all’anzianità di servizio. Inoltre, la durata massima del periodo di prova è stata aumentata per ogni livello, e sono state introdotte causali per i contratti a termine superiori a dodici mesi, oltre a una nuova classificazione del personale che prevede profili professionali aggiuntivi e un regime transitorio per il superamento del settimo livello.



