Per i lavoratori dipendenti del settore privato arriva una modifica normativa che può incidere direttamente sulla busta paga. La Legge di Bilancio 2026 ha ridotto l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività all’1% e ha portato il limite agevolabile da 3.000 a 5.000 euro lordi per ciascun lavoratore nel biennio 2026-2027. Il chiarimento definitivo sull’applicazione anche ai premi convertiti in welfare è stato fornito dalla Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026 che elimina dubbi pratici per aziende e dipendenti.
Quali compensi rientrano nello sgravio e chi può beneficiarne
Possono usufruire del regime agevolato i lavoratori dipendenti del settore privato che percepiscono premi legati a produttività redditività, qualità, efficienza o innovazione, definiti da accordi aziendali o territoriali. Sono inclusi anche gli importi corrisposti a titolo di partecipazione agli utili. Il criterio fondamentale è che il riconoscimento sia collegato a obiettivi misurabili e che la struttura dell’accordo sia conforme alla normativa. In sostanza, quando il premio è previsto da patti aziendali o contrattazioni collettive che individuano indicatori specifici, il lavoratore può accedere all’agevolazione prevista dall’articolato normativo.
Esempio di impatto economico sulla retribuzione
Per comprendere l’effetto pratico, immaginiamo un premio di 5.000 euro: con l’aliquota ordinaria IRPEF il carico fiscale sarebbe molto superiore, mentre con l’imposta sostitutiva all’1% l’onere fiscale è pari a 50 euro. Questo rende la corresponsione di premi collegati a obiettivi aziendali molto più conveniente sia per le imprese sia per i lavoratori, incentivando politiche retributive orientate alla performance.
Conversione in welfare: la questione interpretativa e la risposta dell’Amministrazione finanziaria
Un punto controverso dopo l’approvazione della manovra riguardava l’applicazione del nuovo tetto ai casi in cui il lavoratore decidesse di non ricevere il premio in denaro ma di convertirlo in welfare aziendale o benefit disciplinati dall’articolo 51 del TUIR. La normativa che ha innalzato il limite richiamava espressamente il comma 182 della legge originaria, senza menzionare il comma 184 che disciplina la facoltà di opzione per i benefit.
Interpretazione operativa contenuta nella risoluzione 22/E del 9 giugno 2026
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il comma 184 rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva prevista dal comma 182 e seguenti, configurando le due norme come parti di un unico sistema. 000 euro si estende automaticamente anche alle erogazioni convertite in beni e servizi aziendali. Il chiarimento stabilisce quindi che la scelta tra denaro e welfare non incide sulla possibilità di godere dell’innalzamento della soglia.
Limiti e compatibilità con le regole sul welfare
È però importante sottolineare che l’innalzamento del tetto a 5.000 euro non annulla gli altri vincoli previsti dalla disciplina fiscale. I benefit ricevuti in luogo del premio possono continuare a godere di un’esenzione specifica, purché rientrino nei limiti fissati dall’articolo 51 del TUIR per le singole tipologie (ad esempio buoni pasto, assistenza sanitaria, contributi per previdenza complementare).
In termini pratici, chi decide di destinare il premio a strumenti di welfare mantiene il vantaggio dell’aliquota ridotta o dell’esenzione prevista per certe utilità, ma deve verificare la compatibilità quantitativa con i limiti specifici: il bonus complessivo non deve eccedere il nuovo plafond e ogni singolo benefit deve rispettare i limiti del TUIR.
Il chiarimento dell’Amministrazione finanziaria offre quindi una maggiore certezza operativa per le aziende che strutturano piani retributivi orientati al welfare e per i dipendenti che scelgono come ricevere il premio. La norma del biennio 2026-2027 mira a promuovere l’erogazione di premi di risultato come strumento di incentivazione, rendendo più appetibili sia le forme monetarie sia quelle in natura.



