La recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 14454 del 15 maggio 2026) ha risposto a un dubbio ricorrente nei procedimenti di separazione e divorzio: se il TFR che il lavoratore ha destinato a un fondo di previdenza complementare debba concorrere al calcolo della quota spettante all’ex coniuge. La decisione ricostruisce l’interazione tra l’art. 12-bis della L. 898/1970 e le regole del Dlgs. 252/2005 sulla destinazione del TFR.
Il principio della quota del 40% e il ruolo della domanda di divorzio
L’art. 12-bis della L. 898/1970 riconosce all’ex coniuge titolare di assegno periodico non risposato il diritto a una parte del TFR dell’altro coniuge: la norma individua una misura orientativa, pari al 40%riferita al trattamento maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro si è sovrapposto al matrimonio. Fondamentale, però, è il momento in cui l’indennità viene effettivamente percepita: la quota matura solo se il TFR è liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro dopo la proposizione della domanda di divorzio. La Corte sottolinea che il dato temporale — la data della domanda — assume così il ruolo di discrimine tra ciò che rientra nella spettanza dell’ex coniuge e ciò che può essere considerato disposizione patrimoniale compiuta in costanza di matrimonio.
Il conferimento al fondo di previdenza complementare secondo il Dlgs. 252/2005
Il Dlgs. 252/2005 consente al lavoratore di destinare il TFR maturando a forme di previdenza complementare. In questo caso le somme non vengono più liquidate come indennità immediata alla cessazione del rapporto di lavoro, ma confluiscono in un accumulationo che sarà erogato in futuro sotto forma di prestazione pensionistica integrativa. La Cassazione ribadisce che, quando il TFR perde la natura di indennità di fine rapporto e diventa contributo a un piano previdenzialeviene meno il presupposto materiale su cui l’art. 12-bis fonda la quota a favore dell’ex coniuge.
Quando il versamento sottrae la somma alla divisione
Secondo l’ordinanza n. 14454se il conferimento al fondo è avvenuto prima della proposizione della domanda di divorzio, si tratta di un atto lecito compiuto in costanza di matrimonio che esclude quelle somme dal calcolo della quota prevista dall’art. 12-bis. In altre parole, la semplice destinazione del TFR al fondo, se precedente all’avvio del procedimento, neutralizza la natura liquidabile dell’indennità e impedisce all’ex coniuge di vantare la percentuale prevista dalla legge.
Effetti della conferma dopo la domanda: la tutela dell’ex coniuge
La Corte stabilisce invece l’esatto contrario se il trasferimento al fondo avviene dopo la proposizione della domanda di divorzio. In quel caso il TFR maturato durante il matrimonio rimane nella sfera applicativa dell’art. 12-bis e la quota spettante all’ex coniuge deve essere riconosciuta. La regola mira a evitare che il coniuge richiedente, una volta avviata la procedura, veda vanificati i suoi diritti da atti di disposizione posti in essere dall’altro coniuge per sottrarre beni dal patrimonio mobiliare destinato alla determinazione dell’assegno divorzile.
La data della domanda come linea di confine
La pronuncia chiarisce che la data della domanda di divorzio funge da linea di demarcazione: ciò che è stato conferito al fondo prima di tale data non rientra nel calcolo della quota, mentre quanto trasferito successivamente resta assoggettato alla normativa sull’assegno divorzile. Questa soluzione offre un criterio temporale certo per i giudici chiamati a decidere contenziosi analoghi.
Impatto delle prestazioni del fondo sull’assegno divorzile
La Corte precisa inoltre che l’esclusione della quota di TFR non significa che il fondo pensione sia irrilevante nel bilancio economico del divorzio. Le prestazioni future o le disponibilità accumulate possono influire sulla quantificazione dell’assegno periodico o comportare una revisione se emergono esigenze compensative. In tal senso il regime cambia titolo giuridico: il contributo previdenziale non è più indennità di fine rapportoma resta elemento valutabile ai fini dell’equilibrio economico tra le parti.
Nel complesso, l’ordinanza n. 14454 della Corte di Cassazione del 15 maggio 2026 fornisce un principio operativo chiaro: la tempistica del conferimento al fondo di previdenza complementare decide se il TFR è sottratto o meno alla quota spettante all’ex coniuge ai sensi dell’art. 12-bis della L. 898/1970nel contesto delle disposizioni del Dlgs. 252/2005.


