La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11278 del 27 aprile 2026, ha stabilito nuovi criteri per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei contratti a tempo indeterminato. Questa decisione ha un impatto significativo per le agenzie di somministrazionei datori di lavoro e i lavoratoripoiché chiarisce l’obbligo di ricollocazione prima del recesso e i criteri per la quantificazione dell’indennità in caso di licenziamento illegittimo.
La vicenda riguarda due lavoratori assunti da un’agenzia di somministrazione con contratto a tempo indeterminato e successivamente licenziati per mancanza di occasioni di lavoro. L’azienda ha sostenuto che non vi erano più missioni compatibili con le competenze dei dipendenti, rendendo impossibile mantenerli in disponibilità. Tuttavia, la Corte d’Appello ha dichiarato illegittimi i licenziamenti, riconoscendo solo la tutela indennitaria prevista dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015.
L’obbligo di repechage: un requisito indispensabile
La Corte di Cassazione ha ribadito che, nel lavoro in somministrazione a tempo indeterminato, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo solo se l’agenzia dimostra di non poter reperire, per un congruo periodo di tempo, ulteriori missioni compatibili con la professionalità del dipendente. La semplice attivazione della procedura prevista dal contratto collettivo non è sufficiente; è necessaria una prova concreta dell’impossibilità di assegnare il lavoratore ad altre missioni.
La sentenza ha anche affrontato il tema del calcolo dell’indennità risarcitoria. I lavoratori contestavano che la somma fosse stata parametrata all’indennità di disponibilità percepita durante il periodo senza missione, anziché all’ultima retribuzione piena percepita presso l’utilizzatore. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, stabilendo che, quando la cessazione della missione non dipende dall’agenzia ma dall’utilizzatore, e il lavoratore si trova già in disponibilità al momento del licenziamento, la base di calcolo dell’indennità deve coincidere con l’indennità di disponibilità prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2015.
Le implicazioni della sentenza della Corte costituzionale
La Cassazione ha anche chiarito gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 128/2026, che ha esteso la tutela reintegratoria solo ai casi in cui sia direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento per motivo oggettivo. Diversamente, quando il vizio riguarda esclusivamente la violazione dell’obbligo di repechage, resta applicabile la sola tutela indennitaria prevista dal Jobs Act.
Questa decisione sottolinea l’importanza per le agenzie di somministrazione di dimostrare concretamente l’impossibilità di ricollocare i lavoratori prima di procedere con il licenziamento. La sentenza rappresenta un passo fondamentale per garantire maggiore tutela ai lavoratori e chiarezza nelle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.



