La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 6141 del 17 marzo 2026 ha confermato un principio già emerso in giurisprudenza: per stabilire la decadenza dalla indennità NASpI non rileva la sola durata formale del contratto, ma occorre valutare la durata effettiva del rapporto di lavoro. Nel caso esaminato il percettore aveva sottoscritto plurimi contratti di lavoro intermittente nel periodo in cui percepiva la NASpI; l’INPS aveva chiesto la restituzione delle somme sostenendo che, sommando i contratti, la durata fosse superiore a sei mesi. La Corte ha però ribadito che si devono considerare i giorni effettivamente lavorati.
Il principio giuridico di riferimento
Il quadro normativo richiamato dalla Corte comprende il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 e in particolare l’art. 9, che disciplina la sospensione o la decadenza della NASpI in caso di rioccupazione. La Cassazione ha sottolineato che la norma preserva il caso in cui «la durata del rapporto non sia superiore a sei mesi», formulazione che impone il conteggio dei periodi di lavoro effettivo e non della mera durata contrattuale. Questo indirizzo era già presente nella sentenza Cass. n. 19638/2026 e la conferma operata con l’ordinanza n. 6141/2026 chiarisce l’interpretazione letterale e sistematica della disposizione, valorizzando la verifica ex post delle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
Applicazione specifica al lavoro intermittente
I contratti di lavoro intermittente, soprattutto se stipulati senza obbligo di chiamata e privi di indennità di disponibilità, sono per loro natura caratterizzati da discontinuità. La Corte ha osservato che in questi casi la soglia dei sei mesi va misurata esclusivamente sulle giornate effettivamente prestate, escludendo i tempi di inattività intercorrenza tra le chiamate. La pronuncia riprende la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 38/2026, che aveva già ritenuto non dovuta la ripetizione dell’indu per situazioni analoghe: se le giornate lavorative complessive rimangono inferiori a sei mesi, la NASpI non decade.
Esempi pratici
Per comprendere l’effetto pratico del principio, pensiamo a un lavoratore che abbia stipulato più contratti intermittenti nello stesso anno ma con chiamate sparse e brevi: anche se la durata contrattuale nominale cumulata supera il semestre, il parametro decisivo rimane il numero di giornate effettivamente lavorate. La Corte invita quindi a conteggiare le giornate effettive e a non confondere la durata pattuita con la prestazione concretamente resa. Questo criterio evita che la NASpI venga tolta in automatico sulla base di un mero accatastamento di contratti.
Effetti pratici per il lavoratore e per l’INPS
La pronuncia ha conseguenze immediate: il percettore che dimostri che le giornate effettive sono inferiori a sei mesi non è tenuto a restituire la NASpI, e l’ente previdenziale non può fondare la ripetizione dell’indu solo sulla durata contrattuale formale. Occorre tuttavia ricordare gli altri profili regolati dall’art. 9, come la sospensione automatica in caso di rioccupazione superiore alla soglia e le disposizioni che prevedono la conservazione parziale dell’indennità (ridotta dell’80%) per contratti brevi, previa comunicazione nei termini e verifiche su eventuali rapporti di collegamento tra datori di lavoro. La corretta documentazione delle giornate lavorate diventa quindi determinante in sede di controllo.
Indicazioni operative
Dal punto di vista pratico, chi percepisce la NASpI e lavora con contratti intermittenti dovrebbe conservare prove delle chiamate e dei periodi effettivamente prestati (buste paga, comunicazioni al lavoratore, presenze), per poter dimostrare l’effettiva durata in caso di contestazione. In presenza di un provvedimento di recupero dell’INPS è opportuno valutare la possibilità di impugnare, sulla base dei precedenti giurisprudenziali citati (inclusa l’ordinanza Cass. 17 marzo 2026, n. 6141), chiedendo la disapplicazione della richiesta di restituzione se le giornate non superano il semestre.
Conclusione
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un criterio semplice ma sostanziale: ai fini della decadenza NASpI prevale la verifica della durata effettiva del rapporto di lavoro. Per il lavoro intermittente questo principio assume particolare rilievo, dato l’elemento della discontinuità. L’orientamento giurisprudenziale segnalato offre una tutela concreta al lavoratore che non raggiunge la stabilità occupazionale, e impone all’INPS un esame attento delle circostanze di fatto prima di disporre il recupero di somme erogate.
