Una spiegazione chiara degli importi 2026, delle percentuali applicate per licenziamenti individuali e collettivi e delle modalità di pagamento tramite F24
Il tema del ticket di licenziamento riguarda soprattutto i datori di lavoro privati e le loro obbligazioni quando si conclude un rapporto di lavoro che può dare diritto alla NASpI. In questa guida spiegheremo in modo pratico come si determina l’importo del contributo, quali aliquote si applicano nei diversi casi e quali sono le regole operative per il versamento. L’obiettivo è offrire un quadro operativo, con numeri aggiornati in base alla circolare INPS a cui si fa riferimento.
Per l’anno 2026 l’INPS, con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, ha indicato un massimale mensile NASpI pari a 1.584,70 euro. Su questa base si calcola il contributo che il datore di lavoro deve versare in caso di cessazione del rapporto. L’aliquota ordinaria è del 41% del massimale mensile per ogni anno di anzianità utile, mentre il periodo massimo preso a riferimento è di tre anni. Il risultato operativo è quindi una quota annua di 649,73 euro (ossia il 41% di 1.584,70) e un importo massimo per l’evento pari a 1.949,19 euro se sono maturati o considerati tre anni di anzianità.
Nel caso dei licenziamenti individuali il calcolo si effettua rapportando l’anzianità maturata negli ultimi 36 mesi: ogni anno vale 649,73 euro, e per frazioni d’anno si può utilizzare una quota mensile di riferimento pari a circa 54,14 euro. Il valore complessivo non può superare il tetto calcolato su 36 mesi. È importante ricordare che il contributo è dovuto a prescindere dall’effettivo utilizzo della NASpI da parte del lavoratore: la norma stabilisce l’obbligo del versamento quando sussistono le condizioni oggettive che danno diritto all’indennità di disoccupazione.
Per i licenziamenti collettivi la disciplina applica aliquote più alte rispetto ai casi individuali: l’aliquota prevista è dell’82% del massimale mensile NASpI per ogni anno utile. In termini pratici la quota annua diventa 1.299,46 euro e anche in questo caso opera il limite massimo riferito a 36 mesi. Questa differenza riflette la maggiore tutela voluta dal legislatore nelle ipotesi di cessazioni collettive e produce effetti significativi sul costo complessivo a carico dell’azienda.
Ai fini del calcolo è rilevante l’anzianità maturata negli ultimi 36 mesi, comprensiva delle frazioni che vanno riproporzionate su base mensile. In pratica, si conteggiano i mesi effettivamente lavorati nel triennio precedente la cessazione e si moltiplica il numero di anni o le quote mensili per il valore annuo o mensile di riferimento. Il principio operativo è semplice: si prende il valore annuo (o la sua frazione mensile) e lo si applica ai periodi di servizio riconducibili al triennio.
Il pagamento del ticket di licenziamento deve essere effettuato dal datore di lavoro privato tramite modello F24, in un’unica soluzione, entro il mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro. Un aspetto spesso fonte di errori è l’errata riproporzionamento in base all’orario: la normativa prevede che l’importo non venga adeguato in ragione dell’orario di lavoro svolto dal lavoratore, pertanto il calcolo resta basato sui valori elencati a prescindere dal part time. È altresì fondamentale verificare la natura della cessazione perché il contributo si applica in molte fattispecie (es. licenziamenti disciplinari, dimissioni tutelate, alcune risoluzioni consensuali) ma non in tutte.
Prima del versamento è buona prassi documentare internamente i periodi di servizio utili, conservare copia del modello F24 e annotare la causale del versamento. In caso di dubbi interpretativi sulla spettanza della NASpI o sull’inquadramento della cessazione, è consigliabile consultare il servizio di consulenza del lavoro o il portale INPS per ridurre il rischio di sanzioni. Infine, ricordare che per i rapporti lunghi il tetto massimo di 1.949,19 euro rappresenta il limite da non superare.
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