Interrompere una trattativa senza un valido motivo può avere conseguenze legali significative. La responsabilità precontrattuale disciplinata dagli artt. 1337 e 1338 del codice civile, copre le spese sostenute durante le negoziazioni e le occasioni contrattuali perse, ma non i guadagni che si sarebbero potuti ottenere dal contratto.
Questa responsabilità non si limita alla fase precontrattuale, ma si estende anche durante l’esecuzione del contratto. Un recente caso esemplificativo è quello di due imprese che trattavano per mesi la fornitura di macchinari. Una delle due ha sostenuto spese di progettazione e consulenza, preparando un’offerta dettagliata, per poi vedere l’altra parte interrompere tutto improvvisamente e senza spiegazioni.
Il principio della buona fede nelle trattative
Gli artt. 1337 e 1338 del codice civile impongono alle parti di comportarsi secondo buona fede durante le trattative e nella formazione del contratto. Questo principio non è solo una regola decorativa, ma produce obblighi precisi e, se violato, genera responsabilità risarcitoria.
L’art. 1337 impone la buona fede nella fase precontrattuale, richiedendo lealtà nelle trattative, divieto di comportamenti maliziosi o reticenti, e l’obbligo di fornire alla controparte ogni dato rilevante che si conosce o che si potrebbe conoscere con ordinaria diligenza.
L’art. 1338 aggiunge un obbligo specifico: comunicare all’altra parte l’esistenza di cause che rendono il contratto invalido o inefficace, se queste cause sono note o conoscibili. La violazione di questi obblighi può generare il diritto al risarcimento del danno precontrattuale.
Comportamenti che generano responsabilità
Il Tribunale di Salerno ha individuato tre situazioni tipiche in cui la responsabilità precontrattuale può sorgere. La prima è il recesso ingiustificato dalle trattative: chi interrompe le negoziazioni senza una ragione valida, dopo aver creato nell’altra parte un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, risponde del danno causato.
La seconda situazione è la mancata comunicazione di cause di invalidità: chi sa o dovrebbe sapere che il contratto che si sta negoziando ha elementi che lo renderanno invalido o inefficace, e non lo comunica all’altra parte, risponde del danno che questa subisce per aver confidato nella validità dell’accordo.
La terza situazione, meno intuitiva ma altrettanto rilevante, è la stipula di un contratto valido ma non conveniente a causa di comportamenti scorretti nella fase precontrattuale. Anche quando il contratto viene concluso regolarmente, se una parte è stata vittima di reticenze, omissioni o comportamenti maliziosi durante le trattative, può avere diritto al risarcimento.
L’estensione alla fase esecutiva del contratto
Il contributo più innovativo della sentenza salernitana riguarda l’ambito temporale di applicazione dell’art. 1337. Tradizionalmente, questa norma era limitata alla fase precedente la firma del contratto. Tuttavia, il Tribunale di Salerno ha esteso la sua applicazione anche alla fase successiva.
Il ragionamento parte dal testo della norma: “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. Questa formulazione, osserva il Tribunale, non preclude l’applicabilità della norma alla fase di esecuzione del contratto.
L’art. 1337 diventa così una norma di chiusura del sistema: interviene per attribuire rilevanza a comportamenti scorretti che le norme sulla validità del contratto non coprono, assumendo una funzione correttiva dell’equilibrio economico che emerge anche da contratti formalmente validi.
La natura della responsabilità e il danno risarcibile
Il Tribunale inquadra la responsabilità precontrattuale nell’ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.— la responsabilità da fatto illecito. Non è responsabilità contrattuale, perché in molti casi il contratto non è stato ancora concluso o non è valido.
Questa qualificazione produce conseguenze precise sul piano processuale: chi chiede il risarcimento deve dimostrare in giudizio tre elementi cumulativi — la condotta colposa o dolosa del convenuto; il danno ingiusto subito; il nesso causale tra condotta e danno. Non c’è presunzione di colpa: l’attore deve provarla.
Il risarcimento per responsabilità precontrattuale è limitato al cosiddetto interesse negativo — un concetto tecnico che merita attenzione. L’interesse negativo comprende due voci: le spese inutilmente sostenute durante la fase delle trattative — consulenze, perizie, viaggi, spese di progettazione — e la perdita di occasioni contrattuali alternative — le proposte che la parte ha rifiutato o non ha nemmeno esplorato perché stava negoziando con quella specifica controparte.
Non comprende invece i guadagni che si sarebbero ottenuti se il contratto fosse stato concluso ed eseguito: questi sarebbero l’interesse positivo, proprio della responsabilità contrattuale. Chi ha perso una trattativa non può pretendere il profitto del contratto mai firmato.



