Negli ultimi anni la giurisprudenza italiana ha cominciato a chiarire un dubbio pratico e rilevante: colf e badanti che scelgono di dimettersi nel primo anno di vita del figlio possono chiedere la NaSPI. Con la sentenza 89/2026 il Tribunale di Pavia ha accolto il ricorso di una collaboratrice domestica alla quale l’INPS aveva negato l’indennità dopo le dimissioni volontarie, aprendo la strada a un’applicazione più estensiva delle tutele previste dal D.Lgs. 151/2001.
La pronuncia si inserisce in una serie di decisioni coerenti, che includono le sentenze del Tribunale di Lodi (sentenza 149 del maggio 2026) e del Tribunale di Roma (gennaio 2026), e segnala la necessità di un allineamento tra prassi amministrativa e orientamento giudiziario. In termini concreti, la decisione mette in evidenza principi costituzionali come l’uguaglianza di trattamento e la tutela della maternità anche per il settore del lavoro domestico.
Cosa stabilisce la sentenza e perché è importante
Il punto centrale della sentenza è il riconoscimento che l’esclusione delle lavoratrici domestiche dalle tutele contenute negli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 151/2001 creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata. Il giudice ha quindi ordinato all’INPS il pagamento della NaSPI dalla data di domanda, con gli accessori di legge. Questo orientamento ribadisce che il fine della normativa è proteggere chi interrompe il rapporto di lavoro per occuparsi di un figlio e non può variare in funzione del settore professionale.
Argomentazioni giuridiche principali
Il tribunale ha criticato la lettura restrittiva fatta dall’INPS, che si era basata sulla presenza di disposizioni speciali per il lavoro domestico, in particolare l’articolo 62 del D.Lgs. 151/2001. La motivazione giudiziaria sottolinea che l’interpretazione normativa non può ledere i principi costituzionali: applicare una regola meno favorevole alle lavoratrici domestiche rispetto ad altre lavoratrici dipendenti costituirebbe una discriminazione priva di giustificazione materiale.
Come presentare le dimissioni e richiedere la NaSPI
Le modalità pratiche per le collaboratrici domestiche differiscono da quelle degli altri lavoratori. Per le colf e le badanti non è obbligatoria la procedura telematica introdotta dal D.Lgs. 151/2015: la risoluzione può essere formalizzata con una lettera scritta firmata dalle parti, senza la convalida presso l’Ispettorato del Lavoro. Una volta cessato il rapporto, la domanda di NaSPI va inoltrata entro 68 giorni dall’interruzione tramite il sito dell’INPS, contact center o patronato.
Requisiti contributivi
Per ottenere la NaSPI è necessario possedere i requisiti contributivi previsti: almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti oppure almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la cessazione. Per i lavoratori domestici il calcolo delle giornate segue la circolare INPS 194/2015, secondo la quale 24 ore di contributi corrispondono a una settimana di contribuzione.
Conseguenze per il datore di lavoro e prospettive pratiche
La sentenza chiarisce che l’onere economico della NaSPI grava interamente sull’INPS, senza alcuna obbligazione aggiuntiva per il datore di lavoro domestico, che in molti casi è un privato cittadino. L’unico adempimento richiesto al datore è la registrazione della cessazione del rapporto attraverso gli strumenti telematici già in uso per la gestione del contratto. Questo aspetto è rilevante per evitare timori di oneri extra da parte di chi assume personale di casa.
Impatto futuro e consigli pratici
Fino a una circolare esplicativa o a un pronunciamento di legittimità, il filone giurisprudenziale potrà essere invocato da altre lavoratrici che vedono rifiutata la domanda di NaSPI. Chi si trova in questa situazione ha concrete possibilità di ottenere tutela tramite ricorso giudiziale o amministrativo, spesso con l’assistenza di patronati. È prudente conservare tutta la documentazione relativa alla cessazione del rapporto e ai contributi versati per accelerare eventuali verifiche e ricorsi.
In sintesi, l’orientamento che emerge dalle sentenze recenti conferma che la protezione economica prevista per le lavoratrici madri nel primo anno di vita del bambino vale anche per il mondo del lavoro domestico: un principio di equità che rafforza la tutela della maternità e riduce il rischio di discriminazioni disciplinari.