Procedure INPS aggiornate per il Fondo territoriale Trento: come presentare domande per formazione e NASpI integrativa

Il messaggio INPS n. 833 del 10 marzo 2026 introduce la nuova procedura telematica per le domande di contributi alla formazione e per le prestazioni integrative alla NASpI del Fondo territoriale della Provincia autonoma di Trento

Il messaggio INPS n. 833 del 10 marzo 2026 aggiorna le modalità operative per accedere alle prestazioni erogate dal Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. La comunicazione descrive il rilascio in produzione della nuova procedura telematica e riepiloga gli adempimenti richiesti a datori di lavoro e intermediari abilitati per l’inoltro delle domande relative sia ai contributi per i programmi formativi sia alle prestazioni integrative alla NASpI. Questo aggiornamento mette in ordine i tracciati informatici, le modalità di allegazione e i percorsi di accesso disponibili sul portale istituzionale.

La misura del Fondo insiste su due filoni principali: il finanziamento di programmi formativi finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale e il riconoscimento di prestazioni integrative alla NASpI in specifiche situazioni di disoccupazione. Le regole richiamano il decreto interministeriale 15 novembre 2026 e le disposizioni della riforma degli ammortizzatori sociali (D.lgs. n. 148/2015), come aggiornate dalla legge di bilancio. Le novità pratiche riguardano sia i requisiti formali sia i termini per la presentazione delle istanze.

Cosa cambia con la procedura telematica

Con il rilascio della procedura, l’INPS ha adeguato i servizi online, i tracciati XML e le regole di upload dei documenti obbligatori. Per utilizzare il servizio è necessaria l’autenticazione con identità digitale: SPID (livello almeno 2), CIE 3.0 o CNS. Il percorso indicato dall’Istituto prevede l’accesso al sito www.inps.it, la sezione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” e la scelta del servizio “CIG e Fondi di solidarietà” per raggiungere la pagina dedicata al Fondo Trentino. Le modalità operative nel portale variano a seconda della tipologia di prestazione richiesta, con form specifici per l’inserimento dei dati aziendali e dei periodi di riferimento.

Requisiti di invio e soggetti abilitati

Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro o tramite consulenti del lavoro e altri intermediari abilitati. È obbligatorio rispettare i tracciati informatici messi a disposizione dall’INPS e includere la documentazione richiesta: accordi sindacali o contratti collettivi, dichiarazioni sui partecipanti, dettagli sulle ore e sull’importo richiesto. Il sistema non consente l’invio senza gli allegati obbligatori. Inoltre, la procedura telematica richiede di dichiarare l’avvenuta comunicazione preventiva al Fondo tramite PEC quando prevista dalle regole specifiche.

Finanziamento dei programmi formativi

Il Fondo territoriale finanzia interventi formativi mirati all’aggiornamento delle competenze e alla ricollocazione professionale, anche in sinergia con risorse provinciali, nazionali o dell’Unione europea. L’istituto normativo di riferimento è l’articolo 7, comma 3, lettera c) del decreto interministeriale 15 novembre 2026. Per ottenere il contributo è necessario un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in assenza di queste, con le rappresentanze sindacali territoriali; in alternativa il progetto può derivare da contratti collettivi territoriali sottoscritti dalle parti firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo.

Condizioni, limiti e comunicazioni preventive

Prima della domanda il datore di lavoro deve inviare una comunicazione preventiva al Fondo, indicando la data di avvio, la durata, i contenuti e il numero dei lavoratori coinvolti: la comunicazione deve essere trasmessa via PEC a [email protected]. Il contributo non può eccedere la retribuzione lorda corrisposta per le ore di formazione e deve essere ridotto se sono presenti altri finanziamenti calcolati sulla stessa base retributiva. Le istanze possono essere inviate dal giorno successivo alla conclusione del corso e fino a sei mesi dalla data di chiusura dell’intervento formativo.

Prestazioni integrative alla NASpI: destinatari e modalità

Il Fondo riconosce prestazioni integrative alla NASpI in due casi distinti: lavoratori che, alla cessazione del rapporto, hanno almeno 58 anni e hanno già fruito della NASpI per tutta la durata spettante; lavoratori stagionali operanti in settori specifici che rispettino determinati requisiti di lavoro e NASpI. Per la prima ipotesi il Fondo eroga una mensilità pari all’ultima NASpI percepita e provvede al versamento della contribuzione correlata. Per i lavoratori stagionali (turismo, stabilimenti termali, commercio al dettaglio, ristorazione, impianti a fune) sono richieste almeno 26 settimane di lavoro nei 12 mesi precedenti e una NASpI non superiore a quattro mesi.

Calcolo della durata e presentazione delle domande

Nel caso dei stagionali la prestazione aggiuntiva corrisponde alla differenza tra quattro mesi e la durata della NASpI già percepita, con un limite massimo di un mese. Le domande devono essere presentate tramite il portale INPS, inserendo i dati analitici dei beneficiari secondo il tracciato XML e allegando la documentazione richiesta, inclusa la dichiarazione sul periodo di attività e il numero di settimane lavorate. L’attenzione alla correttezza dei dati è essenziale per la valutazione e la concessione dei contributi o delle integrazioni.

Scritto da Giulia Romano

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