Permesso elettorale e retribuzione: cosa sapere per il referendum 22-23 marzo 2026

Guida pratica sui diritti dei dipendenti nominati al seggio: nomina, certificati, pagamenti statali e obblighi del datore di lavoro

Nelle consultazioni elettorali i dipendenti che vengono designati per svolgere funzioni ufficiali presso i seggi godono di particolari tutele: si tratta di un permesso elettorale retribuito disciplinato dall’articolo 119 del DPR 30 marzo 1957, n. 361 e integrato dalla legge n. 53/1990. Questa guida spiega in modo chiaro quali ruoli rientrano nella tutela, come comunicare l’incarico al datore di lavoro, quali documenti occorre produrre e come viene gestita la retribuzione, con riferimenti specifici per il referendum del 22 e 23 marzo 2026, la prima consultazione che applica il voto su due giornate in base al DL 196/2026.

Le regole valgono sia per i contratti a tempo indeterminato sia per quelli a termine, inclusi i supplenti. È importante distinguere tra chi si reca alle urne come elettore — per il quale non è previsto uno specifico permesso salvo eccezioni locali — e chi invece è nominato come componente di seggio: per questi ultimi il datore di lavoro non può opporsi all’assenza. La forma scritta per la comunicazione è raccomandata, anche se la pratica ammette la comunicazione verbale, purché il lavoratore sia in grado di esibire il relativo certificato di nomina o designazione emesso dal Comune.

Chi ha diritto e come comunicarlo

Il permesso elettorale spetta ai soggetti nominati per incarichi ufficiali presso gli uffici di sezione: presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o rappresentante dei promotori del referendum. Il diritto è valido per ogni tipo di elezione o referendum, compresi i casi in cui l’incarico copra solo parte della giornata lavorativa: la giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 11830/2001) stabilisce che quella giornata è equiparata a giornata lavorata e la retribuzione è dovuta per l’intera giornata, calcolata normalmente come 1/26 della retribuzione mensile o secondo il divisore contrattuale applicabile. Inoltre, il datore non può pretendere che il dipendente presti lavoro nelle restanti ore della stessa giornata in cui è chiamato al seggio.

Documenti da presentare

Al rientro in azienda il lavoratore deve consegnare la documentazione che attesta la presenza e gli orari: per scrutatori e segretari serve la nomina o, in alternativa, una dichiarazione sottoscritta dal presidente di seggio con indicazione delle giornate e degli orari; per i presidenti di seggio è richiesto il decreto di nomina e l’attestazione controfirmata dal vicepresidente sull’orario di chiusura delle operazioni; i rappresentanti di lista devono fornire un certificato rilasciato dal presidente di seggio che confermi la presenza e gli orari. Questi documenti permettono al datore di lavoro di giustificare l’assenza e corrispondere la normale retribuzione.

Retribuzione, indennità statali e calcolo dei giorni

La retribuzione per i giorni trascorsi al seggio è interamente a carico del datore di lavoro e resta soggetta a contributi e ritenute ordinarie; l’INPS non interviene in questo pagamento diretto. Gli onorari riconosciuti dallo Stato per l’incarico al seggio sono distinti e cumulabili con lo stipendio aziendale: per il 2026 gli importi base fissati dalla legge n. 70/1980 sono stati aumentati del 15% a favore dei componenti del seggio, portando l’assegno a circa 130 euro per il presidente di sezione e circa 104 euro per scrutatori e segretario, maggiorazioni già previste per le consultazioni del 2026.

Riposi compensativi e festività

Se le operazioni si svolgono in giorni festivi o non lavorativi il lavoratore può scegliere tra due alternative — salvo diversa disciplina del CCNL applicabile: ottenere un riposo compensativo da fruire subito dopo la chiusura delle operazioni oppure ricevere una quota retributiva aggiuntiva pari a un’intera giornata lavorativa. La domenica è tipicamente considerata festiva; il sabato può essere non lavorativo per chi osserva la settimana corta (5 giorni), con diritto al compensativo, mentre per chi lavora su sei giorni il sabato è considerato normale giorno lavorativo e dunque dà diritto alla sola retribuzione ordinaria. I giorni di assenza per le operazioni elettorali concorrono alla maturazione delle ferie come giorni lavorati.

Casi particolari e calendario del referendum 2026

Per il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 la sequenza operativa è definita: sabato 21 marzo sono previste le operazioni preliminari e la costituzione del seggio; domenica 22 marzo il voto si svolge dalle 7 alle 23; lunedì 23 marzo il voto continua dalle 7 alle 15 e lo scrutinio inizia dopo la chiusura delle urne. Se lo scrutinio si prolunga oltre la mezzanotte del 23 marzo, il lavoratore ha diritto all’intera giornata successiva di riposo retribuito, cioè il martedì 24 marzo. Un’eccezione significativa riguarda i lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG): in tali casi le obbligazioni contrattuali sono sospese e il datore non è tenuto a corrispondere compensi aggiuntivi né riposi compensativi; al lavoratore in CIG spetta esclusivamente il trattamento di integrazione salariale previsto.

Scritto da Alessandro Bianchi

Workshop a Roma su politiche e istituzioni del mercato del lavoro