- La circolare INPS 19/2026 Il documento spiega procedure e criteri per l’accesso e la gestione di strumenti come l’APE sociale, la maggiorazione sociale e l’incentivo al posticipo della pensione noto come Bonus Maroni/Bonus Giorgetti. La circolare chiarisce inoltre la disciplina relativa all’importo soglia utilizzato per l’accesso ad alcune prestazioni pensionistiche. Chi è coinvolto e quale obiettivo
- Ambito e contenuti principali
- APE sociale: requisiti e iter procedurale
- Maggiorazione sociale e importi 2026
- Bonus per il posticipo del pensionamento e limiti alla flessibilità
- Importo soglia e previdenza complementare
- Implicazioni pratiche
La circolare si rivolge a operatori previdenziali, amministrazioni pubbliche e cittadini interessati alle prestazioni pensionistiche. L’obiettivo è uniformare l’applicazione delle nuove regole e risolvere ambiguità procedurali rilevate dopo l’approvazione della manovra.
Ambito e contenuti principali
Il testo definisce i criteri di accesso, i controlli istruttori e le modalità di erogazione per le misure citate. Vengono aggiornate le tabelle di riferimento e specificati i casi di incompatibilità con disposizioni precedenti. Le indicazioni includono anche istruzioni tecniche per le procedure informatiche di gestione delle domande.
La circolare conferma che l’accesso all’APE sociale resta riservato ai soggetti che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2026. Possono presentare domanda i lavoratori con almeno 63 anni e cinque mesi di età e un minimo di 35 anni di contributi. Le categorie ammesse comprendono disoccupati involontari privi di sostegno, caregiver, lavoratori con invalidità pari o superiore al 74% e addetti a mansioni gravose.
Dal punto di vista procedurale, la circolare ribadisce che non sono previste modifiche normative rispetto agli anni precedenti e che si applicano le stesse istruzioni operative già adottate dall’INPS. Le indicazioni includono formalità documentali, criteri di verifica dei requisiti e le istruzioni tecniche per le procedure informatiche di gestione delle domande. I richiedenti devono predisporre la documentazione sanitaria e contributiva richiesta e seguire le modalità telematiche indicate dall’ente per la compilazione e l’invio della domanda. Il prossimo aggiornamento operativo atteso riguarda esclusivamente chiarimenti amministrativi e non introduce variazioni sui requisiti sostanziali.
Modalità di presentazione delle domande
Il prossimo aggiornamento operativo riguarda esclusivamente chiarimenti amministrativi e non modifica i requisiti sostanziali. Il procedimento per l’accesso all’APE sociale resta articolato in due fasi: prima l’istanza di riconoscimento del requisito e poi la domanda di prestazione. L’INPS ha stabilito finestre temporali precise: per le istanze presentate entro il 31 marzo 2026 la risposta è prevista entro il 30 giugno. Per le istanze inoltrate entro il 15 luglio 2026 la risposta arriverà entro il 15 ottobre. Le domande presentate dopo il 30 novembre 2026 saranno considerate tardive e saranno lavorate solo se le risorse finanziarie lo consentono.
Chi: i percipienti di pensione di età pari o superiore a 70 anni. Cosa: aumento mensile della maggiorazione sociale di 20 euro. Quando: la misura entra in vigore il 1° gennaio 2026. Dove: operativa su tutto il territorio nazionale tramite accredito INPS. Perché: adeguamento previsto dalla manovra 2026 per sostenere i redditi più bassi.
Modalità di erogazione
L’INPS accrediterà automaticamente l’incremento mensile senza istanza da parte del titolare. I pagamenti seguiranno le normali scadenze di pensione e saranno visibili nei cedolini elettronici dell’ente. La misura interessa i pensionati che, oltre al requisito anagrafico, risultano sotto la soglia reddituale stabilita dalla manovra.
Soglia reddituale e verifiche
La soglia reddituale è fissata in 6.713,98 euro annui. La verifica del requisito è effettuata dall’INPS con i dati disponibili negli archivi fiscali e previdenziali. Eventuali incongruenze saranno comunicate agli interessati secondo le procedure ordinarie dell’istituto.
Implicazioni per le domande tardive
Le domande presentate dopo il termine indicato nella prima parte dell’articolo saranno considerate tardive. Tali istanze saranno lavorate solo se le risorse finanziarie lo consentono, come già specificato nei chiarimenti amministrativi precedenti. Questo criterio può determinare differenze temporali nell’erogazione tra aventi diritto.
I dati mostrano un trend chiaro: l’intervento si concentra su un segmento anagrafico definito (70 anni) e su un reddito limite preciso (6.713,98 euro), con un incremento mensile uniforme di 20 euro.
Bonus per il posticipo del pensionamento e limiti alla flessibilità
Il testo normativo conferma il Bonus Maroni (noto anche come Bonus Giorgetti) per i lavoratori che hanno maturato i diritti nelle finestre previste. La misura riguarda chi, entro il 31 dicembre 2026, aveva raggiunto i requisiti della Quota 103 e chi consegue il requisito per la pensione anticipata entro la stessa data.
Il meccanismo prevede che il lavoratore possa trasformare i contributi a proprio carico in un importo erogato in busta paga dall’azienda. Tale somma non concorre alla formazione del reddito ed è quindi esente da imposizione fiscale. Restano fermi i criteri di accesso e le verifiche amministrative previste dalle disposizioni vigenti.
La circolare chiarisce anche l’impatto delle scelte legislative recenti. Le misure Quota 103 e Opzione Donna non sono state prorogate. Esse restano accessibili solo a chi aveva maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2026.
Il sistema privilegia strumenti strutturali come l’APE sociale e le pensioni agevolate previste per lavori usuranti e per la categoria dei lavoratori precoci.
Importo soglia e previdenza complementare
In particolare, la circolare precisa l’effetto della norma sulle regole di accesso alle prestazioni pensionistiche. Il provvedimento interessa il calcolo dell’importo soglia necessario per il conseguimento della pensione nel sistema contributivo.
Il comma 195 della manovra ha abrogato la possibilità di computare le rendite erogate da forme di previdenza complementare ai fini del raggiungimento della soglia minima prevista per la pensione anticipata o di vecchiaia. La disposizione abrogativa opera anche nei casi in cui il conteggio delle rendite fosse stato richiesto nella domanda di pensione, rendendo inapplicabile tale criterio ai fini della verifica dei requisiti di importo.
Implicazioni pratiche
Chi aveva pianificato di integrare il requisito economico con rendite complementari dovrà ricalcolare le aspettative pensionistiche e valutare alternative di accesso alla pensione. INPS indica che, se la presenza delle rendite era stata richiesta nella domanda di pensione, tale criterio non si applica più ai fini della verifica dei requisiti di importo.
La circolare 19/2026 funge da guida per operatori e interessati, delineando l’ambito di applicazione delle nuove regole e le conseguenze procedurali per le domande già presentate. Dal punto di vista strategico, le imprese e i consulenti previdenziali dovranno aggiornare calcoli e simulazioni per allineare le pratiche amministrative alle precisazioni contenute nella circolare.