Novità legge di bilancio 2026: fine dell’indennità per i rimpatriati

Un'analisi pratica delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026, dell'impatto sulle domande di indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati e delle istruzioni operative dell'INPS

La legge 207 2026, che comprende il testo della legge di bilancio 2026, porta con sé diverse novità in tema di lavoro; tra queste spicca la modifica che riguarda i lavoratori rientrati in Italia dopo un licenziamento o il mancato rinnovo di un contratto stagionale all’estero. Il nodo centrale è l’entrata in vigore dello stop al diritto all’indennità di disoccupazione per specifiche fattispecie a partire dal 1° gennaio 2026.

Il chiarimento operativo è arrivato con il messaggio 184 del 17 gennaio pubblicato dall’INPS, che ha spiegato come la piattaforma online è stata aggiornata per impedire la presentazione delle domande riferite a cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2026. Di seguito vengono ricostruiti i profili normativi, gli effetti pratici e le indicazioni per chi ha diritto a prestazioni riferite a periodi precedenti al 2026.

Cosa prevedeva la normativa precedente

Prima della modifica, la legge 25 luglio 1975, n. 402 riconosceva ai lavoratori italiani rimpatriati — nonché ai lavoratori frontalieri — un trattamento ordinario di disoccupazione della durata di 180 giorni in caso di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale con datore di lavoro estero. In aggiunta all’indennità, erano previsti assegni familiari e assistenza sanitaria per l’interessato e i familiari a carico, per il medesimo periodo di 180 giorni. Queste disposizioni costituivano una tutela specifica per chi rientrava in Italia dopo attività lavorativa svolta all’estero.

Requisiti richiesti

Per accedere alla prestazione era necessario che il rimpatrio fosse avvenuto entro 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto stagionale; inoltre il lavoratore doveva iscriversi al collocamento nel luogo di residenza in Italia entro 30 giorni dalla data di rimpatrio o, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del rapporto. Tali condizioni erano fondamentali per la decorrenza del periodo indennizzabile e per l’accesso ai benefici collaterali.

Cosa cambia con l’articolo 1 comma 187

Il comma 187 dell’articolo 1 del testo di bilancio dispone la sospensione dell’applicazione della legge del 1975, affermando che tale normativa “non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2026”. La formulazione è stringata e non chiarisce se si tratti di una sospensione a termine o di una abrogazione definitiva, perciò rimangono dubbi interpretativi che potranno essere risolti solo con ulteriori atti di chiarimento parlamentare o ministeriale. Rimane tuttavia esplicitato che le prestazioni derivanti da accordi bilaterali o dalla normativa europea, come il Reg. 883/2004, continuano ad operare se applicabili.

Ambito di applicazione e limiti

La norma incide esclusivamente sulle cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2026 in poi; pertanto, tutte le ipotesi di disoccupazione derivanti da eventi antecedenti a quella data conservano la tutela prevista dalla previgente disciplina, salvo diversa indicazione. È importante distinguere le varie fattispecie per evitare errate aspettative: la sospensione riguarda specificamente il regime transfrontaliero e dei rimpatriati disciplinato dalla legge del 1975.

Le istruzioni operative dell’INPS e le conseguenze pratiche

Con il messaggio 184 del 17 gennaio l’INPS ha comunicato l’adeguamento delle procedure informatiche, bloccando la possibilità di inviare istanze di Naspi riferite a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute dal 1° gennaio 2026. La piattaforma provvede automaticamente alla reiezione di tali domande, segnalando la motivazione giuridica che giustifica il mancato accoglimento. Le strutture territoriali dell’Istituto sono pertanto esentate da ulteriori adempimenti manuali nelle pratiche oggetto del blocco, riducendo il rischio di istruttorie incongrue.

Resta il diritto di presentare domande per cessazioni intervenute fino al 31 dicembre 2026, per le quali valgono le indicazioni già fornite con la circolare n. 106 del 22 maggio 2015 e con il messaggio n. 1328 del 2 aprile 2026. Pertanto, chi ritiene di aver maturato i requisiti per prestazioni riferibili a periodi anteriori al 2026 deve verificare la propria posizione secondo le procedure consolidate.

Risorse utili e approfondimenti

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Scritto da Giulia Lifestyle

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