Molestie sessuali in Argentina

QUESTA PAGINA È STATA AGGIORNATA L’ULTIMA VOLTA IL: 2020-01-02

MOLESTIE SESSUALI

Secondo la Legge per la protezione globale delle donne (n. 26.485), le molestie sessuali sono considerate una forma di violenza contro le donne. Richiede inoltre al governo di prevenire le molestie delle donne nel campo delle aziende e dei sindacati attraverso alcuni programmi specifici.

Il codice civile stabilisce che le persone che interferiscono arbitrariamente nella vita di un’altra persona torturandola fisicamente o mentalmente o intromettendosi nell’intimità della persona sono obbligate a cessare tali attività ea pagare un equo compenso alla vittima.

Le molestie sessuali costituiscono un valido motivo di licenziamento nel settore privato, come disciplinato dalla Legge sul contratto di lavoro. Anche la molestia sessuale è un reato secondo la legge n. 25.087. L’autore di tale delitto deve essere punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena può variare da quattro a dieci anni a seconda della durata della molestia e delle circostanze in cui è avvenuta.

Fonti: Articolo 242 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20.744 del 1976; Tutela delle donne Legge n. 26.485 del 2009; Art. 1071bis cc; §119-123 del Codice Penale; Tutela integrale delle donne, decreto n. 936 del 2011

DIRITTI DEI LAVORATORI NON STANDARD – LAVORATORI DELLA PIATTAFORMA SULLA PROTEZIONE CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

Ai sensi dello Statuto dei lavoratori autonomi (Legge n. 20/2007), i lavoratori autonomi devono godere di un’adeguata tutela contro le molestie sessuali e le molestie fondate sul sesso o qualsiasi altra circostanza o condizione personale o sociale. Le disposizioni in materia di molestie sessuali sono applicabili così come ai lavoratori generici.

Ai sensi dell’articolo 1770 del Codice Civile e Commerciale del 2015, chiunque interferisca arbitrariamente nella vita altrui e pubblichi immagini, diffonda corrispondenza, mortifichi gli altri nei loro costumi o sentimenti, o in qualsiasi modo disturbi la loro privacy, deve essere obbligato a cessare tali attività, se non sono state interrotte prima, e pagare un compenso da determinarsi dal giudice, a seconda delle circostanze. Inoltre, su richiesta della vittima, può essere disposta la pubblicazione della sentenza su un quotidiano locale o di portata maggiore, se tale misura è idonea per un’adeguata riparazione.

Redazione

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