Tutte le regole principali del CCNL Metalmeccanici Industria 2026-2028 spiegate in modo pratico per far valere i propri diritti
Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria 2026-2028, sottoscritto il 22 novembre 2026 e operativo dal 1° gennaio 2026, ha rimodulato molte tutele legate alla malattia. Il contratto introduce permessi specifici per patologie oncologiche e croniche, giorni aggiuntivi di conservazione del posto per lavoratori con disabilità certificata e nuove disposizioni per i genitori di figli piccoli. Questo testo riassume, in modo pratico, obblighi di comunicazione, modalità di pagamento, regole sul comporto e sulle visite di controllo, oltre alle principali misure di tutela economica.
La guida si rivolge ad artigiani, impiegati e operai del settore e affronta le differenze operative tra le categorie, il meccanismo di integrazione tra datore di lavoro e INPS, nonché le condizioni che determinano l’estensione del periodo di conservazione del posto. Utilizzeremo esempi pratici per chiarire come si calcola l’indennità e quando scatta il licenziamento per superamento del comporto.
In caso di assenza per malattia il lavoratore deve comunicare l’assenza entro il primo giorno e trasmettere il certificato medico entro due giorni dall’inizio dell’assenza. Le visite di controllo sono previste nelle fasce orarie indicate dal contratto, cioè dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, anche nei giorni festivi, e si effettuano al domicilio comunicato dal lavoratore. È obbligatorio aggiornare tempestivamente l’azienda in caso di variazione del recapito per consentire i controlli. Il CCNL riconosce al lavoratore la possibilità di assentarsi dal domicilio comunicato per motivi legati alla malattia o per gravi motivi familiari, purché previamente informati e successivamente documentati.
Le procedure di comunicazione sono analoghe per artigiani, impiegati e operai, ma il trattamento economico varia in relazione all’anzianità e alla natura del rapporto. Per gli operai dell’industria il CCNL prevede periodi iniziali con retribuzione integrale per i primi giorni o mesi di assenza (tra cui periodi indicati in giorni di calendario come 122, 153 o 214 a seconda dell’anzianità), seguiti da integrazioni parziali. Artigiani e impiegati seguono schemi analoghi, con specifiche diverse sui tempi e sull’importo dell’integrazione aziendale. In tutte le tipologie, il periodo di riferimento per l’anzianità è quello maturato all’inizio della malattia.
Il concetto di carenza indica i primi tre giorni dall’inizio dell’assenza: normalmente non indennizzati dall’INPS, ma nel settore metalmeccanico il datore di lavoro copre questi giorni in modo da garantire continuità economica fin dal primo giorno. La malattia breve è l’assenza fino a 5 giorni di calendario; il CCNL la monitora su un triennio: al raggiungimento di almeno 7 eventi, l’ottavo viene conteggiato in misura doppia ai fini dei limiti del trattamento economico. Alcune assenze, come il ricovero ospedaliero o terapie salvavita, sono escluse dal conteggio delle malattie brevi.
Dal quarto giorno l’indennità è erogata dall’INPS, ma l’azienda spesso anticipa la somma e integra poi il trattamento fino al livello previsto dal contratto, in modo che il lavoratore riceva la retribuzione netta concordata. Il CCNL disciplina anche casi in cui, dopo un certo numero di eventi annui, la retribuzione per le prime giornate delle successive assenze viene ridotta (per l’Industria, dal quarto evento con durata ≤5 giorni si applicano riduzioni percentuali progressivamente più severe), sempre con esclusioni per condizioni gravi o ricoveri.
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore conserva il posto pur rimanendo assente per malattia o infortunio non sul lavoro. Il CCNL prevede un comporto che varia in base all’anzianità: fino a 3 anni 6 mesi; oltre 3 e fino a 6 anni 9 mesi; oltre 6 anni 12 mesi. Il calcolo per verificare il superamento guarda indietro tre anni dalla data di inizio dell’ultima malattia, evitando che l’anzianità maturata durante l’assenza incrementi i limiti applicabili.
Se la malattia in corso ha una prognosi di almeno 3 mesi o sussistono determinate condizioni di gravità (ad esempio episodi continuativi o due malattie gravi nei tre anni precedenti), scatta il comporto prolungato con aggiunte di mesi: +3, +4,5 o +6 a seconda dell’anzianità (portando i limiti rispettivamente a 9, 13,5 o 18 mesi). Il rinnovo contrattuale riconosce inoltre giorni aggiuntivi di conservazione per lavoratori con invalidità ≥74% (30, 45 o 60 giorni) con integrazione fino all’80%. In alternativa al licenziamento per superamento del comporto il lavoratore può usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita di 4 mesi; in caso di malattia grave, documentata, è prevista la possibilità di un’ulteriore aspettativa fino a 24 mesi, una sola volta nel triennio e con regole specifiche per frazionamento e anticipo del TFR per chi ha anzianità superiore a 8 anni.
Il contratto regola anche permessi per l’assistenza ai figli: per i figli fino a 3 anni permessi retribuiti per la durata della malattia con certificato medico; per i figli da 3 a 8 anni fino a 5 giorni retribuiti per anno; e, dal 1° gennaio 2026, 3 giorni annui all’80% per figli fino a 4 anni. Per i minorenni con patologie oncologiche o invalidanti (invalidità ≥74%) sono previsti 10 ore annue per visite e cure, con riferimento alla Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2026. Infine, la malattia può sospendere le ferie in caso di ricovero o prognosi superiore a 7 giorni, previo rispetto degli obblighi di comunicazione da parte del lavoratore.
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