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8 Giugno 2026

Lavoro intermittente e Naspi: quando si perde il diritto all’indennità

La Corte di Cassazione ha chiarito che per la decadenza dalla Naspi conta la durata effettiva del lavoro, non quella contrattuale, specialmente nel lavoro intermittente.

Lavoro intermittente e Naspi: quando si perde il diritto all'indennità

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6141 del 17 marzo 2026, ha stabilito un principio fondamentale per i lavoratori che percepiscono la NASpI e che hanno contratti di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità. La decisione riguarda la decadenza dall’indennità di disoccupazione quando si instaura un rapporto di lavoro subordinato che supera i sei mesi.

La questione centrale è se, per determinare la decadenza dalla Naspi, debba essere considerata la durata prevista nel contratto o quella effettiva del lavoro svolto. La Corte ha stabilito che è la durata effettiva a contare, soprattutto in casi di lavoro intermittente, dove la prestazione è discontinua.

Il caso specifico e la controversia

La vicenda riguarda un lavoratore che, nel 2018, aveva stipulato più contratti di lavoro intermittente a tempo determinato. Nonostante la durata complessiva dei contratti fosse superiore a sei mesi, le giornate effettivamente lavorate erano inferiori a questa soglia. L’INPS aveva richiesto la restituzione delle somme percepite a titolo di Naspi, sostenendo che la durata complessiva dei contratti superava i sei mesi.

Tribunale e Corte d’Appello di Trento avevano dato ragione al lavoratore, affermando che per la decadenza dalla Naspi conta il periodo di lavoro effettivamente svolto, non la durata formale dei contratti. L’INPS ha fatto ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto l’impugnazione dell’INPS, richiamando un precedente orientamento espresso con l’ordinanza n. 19638 del 2026. Secondo la Cassazione, la decadenza dalla Naspi non dipende dalla durata prevista nel contratto, ma da quella effettiva del rapporto di lavoro. Questo principio è particolarmente rilevante per il lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, dove il lavoratore presta la propria attività solo quando chiamato dal datore di lavoro.

La Corte ha sottolineato che la normativa sulla Naspi non fa riferimento alla durata formale del contratto, ma a quella effettiva del rapporto di lavoro. Pertanto, la decadenza non può operare se il lavoro effettivo è inferiore a sei mesi, anche se il contratto prevedeva un periodo più lungo.

L’importanza della discontinuità nel lavoro intermittente

Nel lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, il lavoratore non è tenuto a rendere la prestazione lavorativa nei periodi di inattività. Questa natura discontinua del rapporto impedisce di attribuire rilievo esclusivo alla durata formale del contratto. La Cassazione ha valorizzato il dato letterale dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 22/2015, che esclude la decadenza se la durata del rapporto non supera i sei mesi.

Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale, escludendo la decadenza dalla Naspi perché le giornate lavorate erano inferiori a sei mesi, nonostante la successione dei contratti si fosse protratta per un periodo più ampio.

Con il rigetto del ricorso, la Cassazione ha confermato che, nel lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, la verifica del limite semestrale per la decadenza dalla Naspi deve essere effettuata considerando i periodi di effettiva prestazione lavorativa, non la sola durata formale dei contratti.

Luca Ferrari
Autore

Luca Ferrari

Luca Ferrari, giornalista di economia del lavoro e risorse umane, analizza organizzazione aziendale, welfare e diritto del lavoro con uno sguardo alle dinamiche tra imprese e dipendenti.