Sintesi pratica delle regole sulla detassazione degli incrementi retributivi prevista dalla legge di bilancio e illustrata dalla circolare 2/E del 24 febbraio 2026
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la nuova disciplina sull’imposta sostitutiva al 5% applicabile agli incrementi retributivi introdotti dai rinnovi contrattuali con la circolare 2/E del 24 febbraio 2026. La circolare definisce il perimetro temporale, i requisiti reddituali e le componenti retributive agevolabili. Per i lavoratori e per gli uffici paghe la corretta interpretazione è determinante, poiché la misura incide sul calcolo del netto in busta paga e sulla Certificazione Unica. Il chiarimento dell’Agenzia mira a ridurre le incertezze operative e a uniformare le modalità di applicazione dell’agevolazione.
Dopo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, la norma chiarisce chi può beneficiare dell’agevolazione e come va applicata. La misura riguarda gli aumenti riconducibili ai rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2026-2026 e corrisposti tra 1° gennaio e 31 dicembre 2026. L’agevolazione è applicata dal sostituto d’imposta, salvo rinuncia espressa del lavoratore. Il beneficio assorbe l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali sulla quota agevolata. È riservata ai dipendenti del settore privato che, nel 2026, hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro, requisito verificato sull’anno precedente. Inoltre, il corretto contemperamento tra agevolazione e ritenute ordinarie spetta al datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, secondo le modalità operative indicate dalla circolare.
Il regime opera anche quando l’aumento ha assorbito un superminimo già presente in busta paga. La detassazione riguarda però esclusivamente la parte confluita nella retribuzione diretta. Per i lavoratori in regime impatriati, l’aliquota del 5% si applica soltanto sulla quota imponibile dell’aumento. La formulazione normativa richiede Tale controllo rimane necessario per assicurare la corretta applicazione dell’agevolazione e per l’adempimento degli obblighi fiscali a carico del datore di lavoro.
La detassazione si applica esclusivamente agli importi che confluiscono nella retribuzione ordinaria. Rientrano quindi le dodici mensilità e gli istituti retributivi periodici come la tredicesima e la quattordicesima, nonché le integrazioni corrisposte dal datore di lavoro durante assenze tutelate, ma soltanto per la parte effettivamente a carico dell’azienda. Occorre distinguere chiaramente tra aumenti strutturali della retribuzione e voci accessorie che, pur maturando nello stesso periodo, non sono ammissibili al beneficio.
Non beneficiano della detassazione le mensilità o le somme correlate al decorso del rapporto, come gli scatti di anzianità. Restano esclusi anche i compensi per lavoro straordinario e le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o per il riposo settimanale, soggetti a un regime fiscale separato. Il trattamento di fine rapporto (TFR) e le somme una tantum con causali non strutturali non rientrano nell’agevolazione.
La Manovra 2026 ha introdotto un regime fiscale distinto per le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro notturno, festivo e per turni. Per queste voci è prevista un’imposta sostitutiva del 15%, applicata con criteri separati rispetto alla detassazione ordinaria.
Il beneficio è soggetto a un tetto annuo complessivo di 1.500 euro e alla condizione che il reddito riferito al 2026 non superi 40.000 euro. Tale limite reddituale determina l’accesso all’agevolazione e la relativa esclusione in caso di superamento.
Nell’ambito dei contratti collettivi rientrano anche le indennità di reperibilità. Queste ultime seguono regole specifiche e distinte rispetto alla flat tax al 5%,
Per garantire corretta applicazione e omogeneità operativa, sono necessari chiarimenti attuativi da parte dell’amministrazione competente. Restano valide le altre esclusioni già indicate nel paragrafo precedente, tra cui il trattamento di fine rapporto e le somme una tantum con causali non strutturali.
In continuità con le altre esclusioni già indicate, per gli uffici paghe la regola determinante resta la data di pagamento. Quando gli aumenti sono erogati in tranche con decorrenza contrattuale anteriore, beneficia della detassazione soltanto la quota effettivamente corrisposta nel 2026. Gli importi liquidati prima del 1° gennaio 2026 rimangono esclusi, anche se riferibili allo stesso rinnovo contrattuale.
La causale contrattuale deve essere tracciata con precisione nei cedolini e nei registri paghe. Si raccomanda di dettagliare la quota riferita a ciascuna tranche e la relativa data di corresponsione. Questo consente di separare la parte soggetta a agevolazione dalle somme escluse ai fini fiscali.
In caso di passaggi di datore di lavoro nel corso del periodo di riferimento, è necessaria la ricostruzione del requisito reddituale dell’anno precedente. Il lavoratore con più rapporti di lavoro nel 2026 dovrà fornire le relative Certificazioni Uniche o una dichiarazione sostitutiva. Se privo di sostituto d’imposta, potrà esercitare l’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2026. La corretta documentazione è fondamentale per applicare la misura senza errori e per separare la parte agevolata dalle somme escluse ai fini fiscali.
L’interpretazione contenuta nella circolare 2/E del 24 febbraio 2026 delimita l’ambito della detassazione sugli incrementi retributivi. La circolare precisa quali voci rientrano, i limiti temporali e di reddito e l’importanza di tracciare le causali contrattuali. Per applicare correttamente la flat tax al 5% prevista dalla legge di bilancio, è necessario rispettare tali condizioni e conservare la documentazione comprovante. Ulteriori chiarimenti potranno essere forniti nelle istruzioni operative per la dichiarazione dei redditi.
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