Nel dicembre 2011 la riforma spesso definita Fornero ha introdotto radicali modifiche al trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici. Tra le novità più impattanti, l’art. 6 del DL n. 201/2011 convertito con la L. n. 214/2011 ha revocato l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza, l’equo indennizzo e, soprattutto, la pensione privilegiata. Tuttavia, la normativa contiene due specifiche deroghe che hanno mantenuto viva la possibilità di accesso a questo beneficio per alcuni soggetti.
Le deroghe si articolano in due periodi dell’art. 6, comma 1. Il secondo periodo esclude dall’abrogazione il personale dei comparti di sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Il terzo periodo tutela le procedure avviate entro il 6 dicembre 2011, quelle per le quali il termine di domanda non era ancora scaduto e quelle istituibili d’ufficio per fatti anteriori. In pratica, la vecchia disciplina persiste per militari, forze di polizia e vigili del fuoco, mentre per i civili la beneficenza rimane solo se la pratica era già in corso o avviabile entro la scadenza.
Le tre salvaguardie per la pensione privilegiata dopo il 6 dicembre 2011
La giurisprudenza ha interpretato in modo rigido le tre eccezioni previste dal decreto. Tutte assumono che il dipendente fosse già cessato dal servizio al 6 dicembre 2011. La Corte dei conti confermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 37/2026, ha illustrato la tabella riassuntiva dei casi ammissibili:
- Personale dei comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico il diritto alla pensione privilegiata continua anche per cessazioni successive, in base al DPR n. 1092/1973.
- Dipendente civile cessato con domanda già presentata entro cinque anni dalla cessazione la pratica in corso tutela il diritto già maturato.
- Dipendente civile cessato senza domanda, ma entro il termine di cinque anni (dieci per il parkinsonismo) se la domanda fosse stata presentata entro il termine, il beneficio sarebbe spettato; il termine è scaduto nel dicembre 2016 (dicembre 2021 per il parkinsonismo).
- Dipendente civile cessato per infermità riconosciuta dipendente da fatti di servizio l’amministrazione è tenuta a liquidare d’ufficio il trattamento.
Qualsiasi altro caso, inclusi i dipendenti civili ancora in servizio al 6 dicembre 2011, non beneficia più della pensione privilegiata.
La Corte costituzionale del 2026 e la sua interpretazione
Il 23 marzo 2026 la Corte costituzionale ha emesso la sentenza n. 37/2026, respingendo la richiesta della Corte dei conti di estendere la tutela a chi, pur avendo la causa di servizio riconosciuta prima della riforma, si è pensionato successivamente. I ricorrenti, due ex dipendenti civili – uno dell’Ispettorato nazionale del lavoro con infermità di ottava categoria riconosciuta nel 2004 e pensionato nel 2019, l’altro del Ministero della Difesa con patologie riconosciute tra il 2001 e il 2004 e domanda presentata nel 2021 – avevano visto respinta la loro istanza dall’INPS.
La Corte ha ribadito che la pensione privilegiata è un trattamento di quiescenza la cui titolarità sorge al momento della cessazione dal servizio. Ampliare la salvaguardia ai casi ancora attivi avrebbe creato incertezza e prolungato indefinitamente la transizione al nuovo regime.
La decisione si fonda su precedenti della Corte dei conti (sentenza n. 125/2024 e n. 26/2017) e sulla sentenza n. 20/2018 della Consulta, che aveva già confermato la legittimità dell’abrogazione.
Alternative per i dipendenti cessati dopo il 2011
I pubblici dipendenti civili cessati dopo la riforma, pur non avendo più diritto alla pensione privilegiata, possono ricorrere alla pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, della L. n. 335/1995. Si tratta di un beneficio basato sull’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, accertata in sede medico-legale, e soggetta a requisiti di anzianità convenzionale fino al limite di età previsto per il collocamento a riposo.
Il riconoscimento della causa di servizio precedentemente ottenuto può comunque influire su altri aspetti del rapporto di lavoro, come i comporti previsti dal CCNL Funzioni Locali 2022-2024 – l’art. 29 si applica solo ai benefici riconosciuti prima del 6 dicembre 2011. Tuttavia, questi effetti non riaprono la strada al trattamento pensionistico privilegiato.
Per verificare la propria posizione è fondamentale disporre di tre documenti: l’atto di riconoscimento della causa di servizio, il provvedimento di collocamento a riposo con la data di cessazione e, se disponibile, la ricevuta di presentazione della domanda di pensione privilegiata. In presenza di una delle tre casistiche salvaguardate, il diniego dell’INPS può essere impugnato davanti alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, competente per le pensioni dei dipendenti pubblici.



