Dimissioni per Fatti Concludenti: Guida Completa sulla NASpI e Chiarimenti Necessari

Le dimissioni per fatti concludenti possono ostacolare l'accesso alla NASpI: ecco tutto ciò che devi sapere.

La recente circolare dell’INPS n. 154 ha chiarito le disposizioni introdotte dall’articolo 19 della Legge 203/2025 riguardanti le dimissioni per fatti concludenti e le loro implicazioni sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI. Questa nuova normativa apporta significative modifiche al modo in cui vengono gestite le cessazioni del rapporto di lavoro e i diritti dei lavoratori.

Definizione di dimissioni per fatti concludenti

La normativa prevede che un lavoratore possa considerare risolto il proprio contratto di lavoro in caso di assenza ingiustificata prolungata oltre i termini stabiliti dal contratto collettivo di riferimento. In assenza di specifiche disposizioni contrattuali, l’assenza deve superare i 15 giorni per essere considerata valida. In tali circostanze, il datore di lavoro ha la facoltà di avviare una procedura specifica per comunicare la situazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Procedura di attivazione

È fondamentale notare che la risoluzione del contratto non avviene automaticamente; dipende dalla decisione del datore di lavoro di interpretare l’assenza come una volontà di dimissioni da parte del lavoratore. Se il datore non attiva questa procedura, il rapporto di lavoro prosegue normalmente, anche in presenza di assenze ingiustificate.

Implicazioni sulla NASpI

Secondo l’INPS, quando il rapporto di lavoro termina a seguito di dimissioni per fatti concludenti, il lavoratore non ha diritto alla NASpI, poiché la cessazione non è considerata involontaria. È fondamentale notare che questo divieto di accesso all’indennità si applica quando il datore di lavoro comunica la cessazione utilizzando il nuovo codice UniLav, “FC – dimissioni per fatti concludenti”, attivo dal 29 gennaio 2025.

Confronto con il licenziamento disciplinare

Al contrario, se il datore di lavoro opta per un licenziamento disciplinare, anche se motivato da un’assenza ingiustificata, il lavoratore ha diritto alla NASpI, a condizione di soddisfare gli altri requisiti di legge. Questo scenario si verifica quando l’assenza prolungata porta all’attivazione di un procedimento di licenziamento per giusta causa.

Normativa e contratti collettivi

La circolare mette in evidenza che la nuova procedura non è obbligatoria per i datori di lavoro. Infatti, numerosi contratti collettivi continuano a prevedere che le assenze ingiustificate comportino conseguenze disciplinari, attivando le garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori. In tali circostanze, la disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti non si applica.

Dimissioni volontarie e giusta causa

Un aspetto cruciale riguarda il rapporto tra le dimissioni presentate dal lavoratore e la procedura avviata dal datore di lavoro. Qualora il lavoratore rassegni le dimissioni, anche per giusta causa, attraverso il sistema telematico, la procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore diventa inefficace. Pertanto, le dimissioni per giusta causa prevalgono, consentendo l’accesso alla NASpI, sempre che il lavoratore soddisfi i requisiti necessari.

La nuova normativa sulle dimissioni

La nuova normativa sulle dimissioni per fatti concludenti introduce cambiamenti significativi nel panorama del lavoro. I lavoratori devono essere consapevoli che le loro scelte e le modalità di cessazione del rapporto di lavoro hanno dirette implicazioni sui diritti all’indennità di disoccupazione. È essenziale quindi informarsi correttamente e valutare attentamente le proprie azioni in caso di assenze prolungate.

Scritto da Giulia Lifestyle

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