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Dimissioni di fatto e assenze ingiustificate: la nuova disciplina legale

Esplora il nuovo panorama normativo riguardante le dimissioni di fatto e le assenze ingiustificate in Italia.

Negli ultimi anni, il tema delle dimissioni di fatto ha assunto un’importanza crescente nel panorama giuridico italiano, in particolare dopo le recenti modifiche introdotte dalla legge n. 203/2025, parte del Collegato Lavoro. Questo intervento normativo ha generato un certo grado di confusione, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle assenze ingiustificate e la loro possibile interpretazione come dimissioni da parte dei lavoratori.

Le implicazioni di queste novità sono rilevanti per le aziende, che si trovano a dover rivedere le loro procedure interne per evitare contenziosi. Diverse pronunce giuridiche, emerse da tribunali come Milano, Bergamo e Ravenna, offrono spunti di riflessione su come le aziende dovrebbero comportarsi in questo nuovo contesto legale.

Interpretazioni giuridiche contrastanti

Le sentenze recenti hanno mostrato un panorama variegato riguardo all’applicazione della disciplina sulle dimissioni di fatto. In particolare, il Tribunale di Milano ha sostenuto che, in assenza di un termine specifico nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), è legittimo utilizzare un periodo di riferimento per definire l’assenza ingiustificata. Questa interpretazione si basa sul fatto che il legislatore ha voluto conferire alle parti sociali la possibilità di stabilire una soglia di tolleranza per le assenze.

La posizione del Tribunale di Milano

Secondo il Tribunale di Milano, la mancanza di un termine definito per le assenze ingiustificate consente di applicare un periodo di tre giorni, che è considerato sufficiente a giustificare l’adozione di sanzioni disciplinari. I giudici hanno chiarito che la nuova normativa trasforma la condotta di assenza da un semplice presupposto per un licenziamento a un fatto concludente, che potrebbe indicare la volontà del lavoratore di recedere dal contratto.

Le osservazioni del Tribunale di Bergamo

Contrariamente alla posizione di Milano, il Tribunale di Bergamo ha ritenuto che le disposizioni del CCNL non debbano applicarsi nel contesto delle dimissioni per assenze ingiustificate. Secondo questa sentenza, le norme contrattuali riguardano il licenziamento disciplinare e non possono essere utilizzate per giustificare una presunzione di dimissioni. Qui, il termine di quindici giorni di assenza ingiustificata, stabilito dalla legge, viene visto come un indicatore della volontà di terminare il rapporto di lavoro.

Riflessioni sul termine di quindici giorni

Il Tribunale di Bergamo ha sottolineato che l’applicazione del termine di quindici giorni è necessaria per garantire che il comportamento del lavoratore mostri chiaramente un disinteresse nei confronti della prosecuzione del contratto. Questa posizione è supportata anche da una circolare del Ministero del Lavoro, che afferma che l’assenza deve superare i quindici giorni per configurare le dimissioni di fatto.

Il caso del Tribunale di Ravenna

Similmente, il Tribunale di Ravenna ha messo in evidenza l’insufficienza della nuova normativa, ritenendola carente di elementi chiave per integrare la fattispecie delle dimissioni di fatto. La breve durata delle assenze non può da sola costituire una prova evidente di un’intenzione di dimissioni, dato che esistono molteplici fattori che potrebbero influenzare la situazione.

Di conseguenza, si evidenzia la necessità per la contrattazione collettiva di stabilire termini più chiari e congrui per le assenze, evitando che le disposizioni siano troppo brevi da indurre a una presunzione di dimissioni. Questo è fondamentale per tutelare sia i diritti dei lavoratori sia quelli dei datori di lavoro.

In conclusione, il nuovo quadro normativo sulle dimissioni di fatto richiede una profonda riflessione da parte delle aziende. Con una comprensione chiara delle recenti pronunce giuridiche e delle loro implicazioni, sarà possibile evitare contenziosi e garantire che le procedure di gestione delle assenze siano conformi alle nuove disposizioni di legge.

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