Detassazione lavoro notturno e festivi: guida pratica ai requisiti e ai limiti

Sintesi delle novità e delle istruzioni contenute nella circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate sul regime fiscale delle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, che fornisce indicazioni operative sul regime di detassazione delle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, a turni e per i giorni di riposo. Le indicazioni precisano i destinatari dell’agevolazione, le voci retributive ricomprese e le esclusioni, e si rivolgono ai dipendenti del settore privato in presenza di specifiche soglie di reddito e limiti di imponibile (riduzione dell’imponibile ai fini fiscali e contributivi).

Chi può beneficiare dell’agevolazione

La misura riguarda i lavoratori dipendenti che rispettano specifiche soglie di reddito previste per il 2026. Si inserisce nel quadro delle misure di detassazione già illustrate nella circolare e completa le indicazioni operative sulla tassazione delle maggiorazioni.

Per l’applicazione è necessario un requisito reddituale: il reddito da lavoro dipendente riferito al 2026 non deve superare i 40.000 euro. L’agevolazione si traduce in un’imposta sostitutiva del 15% applicata automaticamente dal sostituto d’imposta competente.

Qualora il sostituto d’imposta differisca da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica relativa al 2026, il dipendente deve attestare il reddito percepito nell’anno precedente. L’attestazione può avvenire mediante dichiarazione sostitutiva o consegna delle relative CU.

La disposizione è prevista per l’anno d’imposta 2026 ed è parte delle norme contenute nella Legge di Bilancio 2026. Restano in vigore i limiti e le condizioni previsti dal regime, come specificato nella circolare dell’Amministrazione finanziaria.

Requisiti formali e rinuncia

Nel quadro delle disposizioni vigenti, il lavoratore può optare per la rinuncia all’agevolazione tramite comunicazione scritta al datore di lavoro. La scelta è motivata dalla necessità di preservare la capienza utile a beneficiare delle detrazioni fiscali ordinarie.

Se non è presente un sostituto d’imposta, il dipendente recupera il vantaggio fiscale direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2026. La comunicazione scritta costituisce il presupposto formale per la rinuncia e deve essere conservata tra i documenti a supporto della posizione fiscale.

Quali somme sono detassate e quale è il limite

Dopo la comunicazione scritta, l’agevolazione riguarda esclusivamente le somme aggiuntive alla retribuzione ordinaria previste dai CCNL. In particolare sono comprese le maggiorazioni per lavoro notturno, incluso lo straordinario notturno, le maggiorazioni per lavoro prestato nei giorni festivi o di riposo settimanale, le indennità di turno e le indennità di reperibilità quando collegate alle tipologie sopra indicate. L’aliquota del 15% si applica fino a un limite annuo lordo di 1.500 euro; si tratta di una franchigia,

Voci escluse e casi particolari

In continuità con la disciplina sulla franchigia, la norma precisa le voci retributive escluse dall’agevolazione.

Non rientrano nell’agevolazione le somme che sostituiscono la retribuzione normale, né gli elementi retributivi indiretti, come integrazioni per malattia, maternità o infortunio. Sono esclusi dal beneficio anche il TFR e gli emolumenti corrisposti come premio di risultato o partecipazione agli utili quando siano assoggettati a regimi diversi.

Il lavoro straordinario resta in generale escluso dall’agevolazione. È invece ammesso quando sia contestuale a prestazioni notturne o festive e determini le maggiorazioni specificamente previste come agevolabili.

La circolare richiama il principio della cassa allargata: nella verifica rientrano anche i compensi pagati entro il 12 gennaio dell’anno successivo se riferiti all’anno precedente.

Aspetti pratici per datori di lavoro e adempimenti

Il datore di lavoro deve applicare automaticamente l’imposta sostitutiva del 15% entro il tetto di 1.500 euro. Il versamento avviene con il modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti, tra cui il codice 1076. Quando il nuovo sostituto d’imposta non corrisponde a chi ha rilasciato la certificazione unica, il lavoratore è tenuto a dimostrare il reddito dell’anno precedente mediante idonea documentazione. Il trattamento integrativo e gli altri benefici fiscalmente riconosciuti vengono verificati considerando il reddito assoggettato a imposta sostitutiva, al fine di evitare disallineamenti e possibili penalizzazioni.

Per quanto riguarda l’applicazione, le disposizioni sono state concepite per integrarsi con altri regimi agevolativi introdotti dalla legge. Esse prevedono la convivenza operativa, mantenendo però una netta separazione tra i diversi binari di detassazione. In particolare, la circolare precisa il campo di applicazione, le esclusioni e le modalità operative. Ciò consente a imprese e lavoratori di applicare correttamente il beneficio nella busta paga del 2026, evitando disallineamenti e potenziali penalizzazioni.

Scritto da Giulia Romano

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