Guida essenziale alle regole aggiornate su adesioni, limiti di spesa, FAD, contabilità e controlli per i fondi interprofessionali
Il Ministero del Lavoro ha aggiornato il quadro normativo che regola i fondi interprofessionali con il Decreto direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026, che sostituisce il testo adottato il 9 gennaio 2026. Questo intervento riorganizza aspetti chiave come attivazione, governance, utilizzo delle risorse e vigilanza, imponendo obblighi nuovi per le imprese aderenti, per gli enti attuatori e per gli stessi Fondi. In questa premessa si delinea il perimetro delle modifiche principali e il ruolo dei soggetti coinvolti, con particolare attenzione al rapporto tra risorse pubbliche di contribuzione e autonomia statutaria.
La procedura di adesione resta ancorata alla denuncia contributiva trasmessa all’INPS, ma le linee guida richiedono anche una comunicazione via PEC inviata dal legale rappresentante, allegando la denuncia e un documento d’identità fino a che non saranno disponibili soluzioni più evolute. Sul fronte della mobilità, viene confermata la possibilità di trasferire quote tra Fondi secondo l’articolo 19, comma 7-bis del decreto legge 185/2008, con vincoli precisi: la nuova adesione è bloccata per dodici mesi, il Fondo d’origine trasferisce il 70% delle quote incassate nel triennio precedente al netto delle risorse già utilizzate, e l’importo minimo trasferibile è di 3.000 euro. La portabilità non è ammessa per imprese che siano state, nei tre anni precedenti, classificate come micro o piccole secondo la definizione europea, e la richiesta deve pervenire entro 90 giorni dalla revoca.
Per le aziende cambiano quindi le priorità amministrative: oltre alla denuncia contributiva c’è l’obbligo di comunicare formalmente l’adesione o la revoca, e bisogna considerare l’effetto temporale del blocco di 12 mesi sulla possibilità di cambiare Fondo. Il trasferimento del 70% delle quote del triennio richiede una programmazione delle risorse nel breve-medio periodo; di conseguenza le imprese devono valutare attentamente se convenga aderire o richiedere mobilità, tenendo conto anche delle soglie di accesso e dell’esclusione per le PMI.
Le Linee Guida distinguono nettamente le spese di funzionamento da quelle destinate ai piani formativi. Le spese di funzionamento sono soggette a un limite massimo generale del 20% delle risorse annualmente incassate dal contributo dello 0,30% e da eventuali integrazioni. Le somme non impiegate per il funzionamento devono essere destinate ai piani. Ogni Fondo deve inoltre costituire il Fondo economie di gestione e rischi (FEGR), con accantonamenti annuali: per i Fondi già autorizzati il FEGR dovrà raggiungere entro il 31 dicembre 2029 un importo pari almeno al 3% della media del gettito INPS dell’ultimo triennio.
Le due modalità operative rimangono il conto individuale e il conto collettivo. Nel Conto individuale può confluire al massimo il 90% del gettito INPS incassato per l’impresa e le somme devono essere utilizzate entro tre anni; nel Conto collettivo deve affluire almeno il 20% del gettito annuo e le risorse devono essere impegnate tramite avvisi entro 12 mesi dall’assegnazione. Inoltre i Fondi dovranno erogare almeno il 70% delle risorse destinate ai piani formativi su base triennale, soglia che salirà al 75% dal 2035. Sia la rendicontazione a tabelle standard sia quella a costi reali sono ammesse, con la possibilità di applicare una forfetizzazione delle spese indirette fino al 15% dei costi diretti ammessi, purché stabilita ex ante dal Fondo.
Il nuovo testo amplia le prescrizioni sulla formazione a distanza (FAD) e sulla tracciabilità: le piattaforme devono permettere l’autenticazione di docenti e discenti, la rilevazione delle presenze e la produzione di report; i piani devono specificare modalità sincrone o asincrone, calendario, tutor, valutazioni e strumenti di registrazione. I Fondi sono obbligati a mantenere registri elettronici per attività in presenza e a distanza, con dati su piani, docenti, partecipanti, sessioni e risultati. Queste misure rafforzano la qualità amministrativa e la capacità di verificare gli esiti formativi.
La vigilanza è centralizzata: il Ministero, supportato da INAPP, richiederà l’invio di dati con cadenza mensile attraverso un sistema informativo interoperabile. Il mancato invio dei dati può portare a commissariamento e revoca; la verifica del mantenimento delle autorizzazioni partirà il 1° gennaio 2030. In caso di non conformità sanabili, al Fondo può essere concesso fino a dodici mesi per adeguarsi; nei casi non sanabili la revoca e la liquidazione sono possibili. L’obiettivo dichiarato è legare i Fondi alle politiche attive, facilitando percorsi per ricollocazione, transizioni produttive e aggiornamento professionale, confermando il ruolo di strumenti strutturali nel sistema della formazione continua.
Per completare l’adeguamento, ogni Fondo autorizzato deve inviare al Ministero lo statuto e il regolamento generale aggiornati entro il 1° ottobre 2026; il Ministero deciderà entro 120 giorni e poi i documenti dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito del Fondo. Questa nuova fase impone dunque più rigore su trasparenza, tracciabilità e risultati verificabili, pur mantenendo strumenti e opportunità per le imprese che investono nella formazione dei lavoratori.
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