Le Commissioni parlamentari hanno approvato pareri per chiarire l'interpretazione dello schema di decreto attuativo della direttiva UE 2026/970, indicando il riferimento alla retribuzione annua lorda e la definizione di stesso lavoro
Il 11 marzo 2026 le Commissioni parlamentari competenti hanno esaminato lo schema di decreto legislativo volto a mettere in pratica la direttiva (UE) 2026/970, che punta a rafforzare il principio della parità di retribuzione tra donne e uomini attraverso misure di trasparenza retributiva. Con i pareri approvati si è cercato di risolvere alcune criticità interpretative emerse durante l’iter, offrendo indicazioni operative su termini e criteri che saranno determinanti per l’applicazione pratica della normativa.
Il documento di parere, pubblicato con riferimento al procedimento esaminato dalle Commissioni XI (Lavoro) della Camera e X (Industria e lavoro) del Senato, è nato dall’esigenza di definire con maggiore precisione concetti che rischiavano di generare incertezza tra le imprese e i lavoratori. Le indicazioni emerse non cambiano la ratio della direttiva, ma puntano a facilitarne l’attuazione sul piano tecnico e contrattuale.
Tra i punti centrali dei pareri approvati spicca la proposta di ancorare il concetto di “livello retributivo” alla retribuzione annua lorda, in modo da uniformare il parametro di riferimento per valutazioni comparabili tra aziende e contratti diversi. Questo intervento nasce dalla necessità di avere un criterio oggettivo e misurabile nell’applicazione del principio di parità: la scelta della retribuzione annua lorda come metro intende ridurre le ambiguità derivanti da elementi variabili o da diverse periodicità di pagamento.
Altro chiarimento significativo riguarda la nozione di “stesso lavoro”, che i pareri interpretativi definiscono come lo svolgimento di mansioni identiche o equivalenti all’interno dello stesso livello retributivo e della medesima categoria contrattuale. Questa delimitazione è pensata per evitare comparazioni improprie tra ruoli non confrontabili e per tutelare i lavoratori che svolgono funzioni effettivamente sovrapponibili. L’approccio privilegia la sostanza delle mansioni rispetto alla sola denominazione del ruolo.
Dal punto di vista operativo, le imprese dovranno adeguare strumenti di analisi e documentazione della retribuzione per rispettare il nuovo riferimento suggerito dai pareri. L’adozione del criterio della retribuzione annua lorda richiederà aggiornamenti nei sistemi di payroll e nelle politiche di classificazione del personale, con possibili riflessi sui contratti collettivi e sulle negoziazioni sindacali. Per i lavoratori, invece, la novità può tradursi in una maggiore chiarezza nella comparazione delle posizioni e in strumenti più efficaci per far valere il diritto alla parità salariale.
Le indicazioni parlamentari non ampliano né riducono lo spettro soggettivo della direttiva, ma mirano a rendere più chiari i parametri valutativi. A livello pratico ciò significa che documentazione aziendale, report retributivi e criteri di classificazione dovranno essere riformulati in modo coerente con il nuovo riferimento. Strumenti come le analisi dei gap retributivi e le tabelle di confronto dovranno esplicitare il calcolo sulla base della retribuzione annua lorda, così da garantire trasparenza e confrontabilità.
Lo schema di decreto è stato esaminato nelle sedute convocate l’11 marzo 2026 e i pareri adottati hanno la funzione di indirizzo interpretativo in vista dell’approvazione definitiva. Le Commissioni hanno svolto votazioni e discusso gli aspetti tecnici, con l’obiettivo di ridurre le incertezze prima dell’adozione del testo normativo. Successivamente si prevede che le indicazioni raccolte vengano integrate nella stesura finale del decreto legislativo, mantenendo fede agli obiettivi della direttiva (UE) 2026/970 e alla protezione del principio di parità.
In conclusione, i chiarimenti forniti dalle Commissioni servono a trasformare concetti generali in parametri applicativi concreti: dalla preferenza per la retribuzione annua lorda come unità di misura alla definizione di stesso lavoro come mansioni identiche o equivalenti nello stesso livello retributivo e categoria contrattuale. Queste precisazioni dovrebbero facilitare sia l’adeguamento delle aziende sia l’esercizio dei diritti dei lavoratori, riducendo il rischio di contenziosi dovuti a interpretazioni divergenti.
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