In un’epoca in cui la digitalizzazione dovrebbe semplificare la nostra vita, sempre più persone si trovano a dover affrontare situazioni complesse e ingiuste legate a contratti non richiesti e accordi lavorativi sleali. Questi fenomeni, apparentemente distinti, condividono una radice comune: l’abuso di fiducia e la mancanza di trasparenza.
Da un lato, ci sono i casi di contratti per utenze domestiche attivati senza il consenso degli interessati, dall’altro i contratti pirata che garantiscono salari e tutele inferiori rispetto agli standard nazionali. Entrambi rappresentano una minaccia per i diritti dei cittadini e richiedono un’attenzione particolare per essere contrastati efficacemente.
L’incubo dei contratti non richiesti per luce e gas
Una cittadina di Udine ha vissuto un’incubo durato sette mesi, dal dicembre 2026 al luglio 2026, a causa di quattro cambi di fornitore per le sue utenze di luce e gas senza aver mai dato il suo consenso. Questo caso, seguito da Federconsumatori Udine, ha portato alla luce un fenomeno preoccupante: l’uso di identità fittizie per attivare contratti non richiesti.
Le indagini hanno rivelato l’utilizzo di indirizzi email e recapiti telefonici inventati, firme false e persino carte di identità fasulle. Ogni volta che è stata richiesta la documentazione contrattuale, si è scoperto che le firme erano false, le registrazioni telefoniche contenevano voci di altre persone e gli indirizzi email erano di pura invenzione.
Grazie alle procedure di conciliazione dinanzi all’Arera l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente la signora non ha dovuto pagare nulla per i consumi di energia elettrica e gas nei periodi in cui è stata fornita dalle società che hanno acquisito i Pod e Pdr (i codici identificativi unici delle utenze domestiche) sulla base di contratti non richiesti, con uno storno di più di 1.500 euro.
I contratti pirata nel mondo del lavoro
In Sicilia, circa un terzo dei lavoratori è inquadrato con contratti pirata accordi siglati con organizzazioni sindacali minoritarie prive di reale rappresentatività. Questi contratti garantiscono salari più bassi e meno diritti rispetto ai contratti regolari sottoscritti dai sindacati confederali.
Il dumping contrattuale non danneggia solo i lavoratori, ma anche le imprese sane che devono fare fronte alla concorrenza sleale di chi pensa di competere sul mercato abbassando il costo del lavoro. Questo fenomeno è particolarmente diffuso nel terziario e nei servizi, con un impatto significativo sulle retribuzioni e sulle tutele previdenziali.
Le storie dei lavoratori
Una delle storie emblematiche è quella di Ida Cavallo, ex dipendente di Giglio spa. Dopo il passaggio dal contratto del Terziario Confcommercio al CCNL Cisal, ha perso circa 300 euro al mese tra retribuzione diretta e indiretta. La scomparsa della quattordicesima, il peggioramento delle tutele economiche durante la malattia e la mancata maturazione dei permessi l’hanno spinta a lasciare il lavoro.
Questa situazione non è un caso isolato. Quando il costo del lavoro viene abbassato riducendo salari e tutele, a perdere non sono soltanto i lavoratori, ma anche le imprese che rispettano le regole. La Cgil ha individuato nel terziario e nei servizi il comparto più esposto ai contratti pirata e ha sottolineato l’importanza di contrastare questi accordi per difendere non solo il salario, ma anche il futuro di migliaia di lavoratori.
Lo stand still sotto soglia: contratto si può stipulare senza attendere
Nel diritto dei contratti pubblici, vi sono istituti che, nati con una funzione precisa, finiscono nella prassi per essere trasformati in totem. Lo stand still è uno di questi. Da garanzia procedimentale destinata a preservare l’effettività della tutela giurisdizionale prima della stipula del contratto, viene spesso trattato come una regola universale, quasi naturale, applicabile a qualunque aggiudicazione, a prescindere dal valore dell’affidamento, dalla tipologia del contratto e dalla disciplina espressamente prevista dal Codice.
La sentenza del Consiglio di Stato dell’11 novembre 2026, n. 8786, ha il merito di chiarire un principio che, francamente, non avrebbe dovuto richiedere un nuovo intervento giurisprudenziale: negli affidamenti sotto soglia il termine di stand still non opera. Non opera sul piano procedimentale e non può essere reintrodotto surrettiziamente sul piano processuale.
Lo stand still nei contratti pubblici: cos’è e quando si applica
Il punto è netto. Lo stand still non è una clausola generale del sistema degli appalti. Non è un principio immanente che accompagna ogni aggiudicazione. È una garanzia a operatività selettiva. La sua funzione è importante, ma non illimitata. Serve a impedire che la stazione appaltante stipuli il contratto subito dopo l’aggiudicazione, rendendo più complessa o inutile la tutela del concorrente non aggiudicatario.
Questa logica ha un fondamento europeo, ma non ha estensione indiscriminata. La direttiva ricorsi ha previsto lo stand still per gli affidamenti sopra soglia, cioè per le procedure di maggiore rilevanza economica e concorrenziale. Il legislatore nazionale, nel nuovo Codice, ha compiuto una scelta chiara: mantenere il termine dilatorio nel regime ordinario dei contratti sopra soglia e, al contrario, escluderlo per gli affidamenti sotto soglia.
Perché negli affidamenti sotto soglia non opera il termine dilatorio
L’art. 55, comma 2, del d.lgs. 36/2026 stabilisce che i termini dilatori previsti dall’art. 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. La formula è inequivoca. Non distingue tra affidamenti diretti, procedure negoziate, concessioni sotto soglia o altre fattispecie rientranti nel perimetro dell’art. 50 e della disciplina del sotto soglia.
Il legislatore ha voluto costruire un micro-sistema semplificato e accelerato, nel quale la stipula del contratto non resta sospesa per effetto automatico del termine dilatorio. Qui emerge la prima distorsione polemica. Una parte della prassi amministrativa, e talvolta anche alcune decisioni di primo grado, continuano a ragionare come se lo stand still fosse la regola e l’art. 55 fosse una deroga da interpretare restrittivamente.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 8786/2026 e il caso concreto
La vicenda esaminata dal Consiglio di Stato dimostra bene il problema. Una concessione di servizi sotto soglia, articolata in lotti, era stata aggiudicata con previsione di stipula entro trenta giorni dall’aggiudicazione, in conformità alla lex specialis e al nuovo Codice. L’operatore classificato secondo impugnava l’aggiudicazione, censurando le valutazioni sull’offerta tecnica e sulla sostenibilità del piano economico-finanziario.
Il TAR, ritenute fondate alcune censure, annullava l’aggiudicazione e dichiarava anche l’inefficacia ex tunc del contratto, sul presupposto che fosse stato violato il termine di stand still di cui all’art. 18, comma 3, del Codice. L’impostazione del giudice di primo grado era, secondo il Consiglio di Stato, errata. Il contratto riguardava una concessione sotto soglia. Trovava applicazione l’art. 55. I termini dilatori di cui all’art. 18 non operavano.



