Compensazione

QUESTA PAGINA È STATA AGGIORNATA L’ULTIMA VOLTA IL: 2020-01-02

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO

Secondo la legge n. 11.544 sull’orario di lavoro, l’orario di lavoro normale è di 8 ore al giorno e 48 ore alla settimana. L’orario di lavoro è il tempo durante il quale il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e non può partecipare ad alcuna attività per proprio conto. Può includere periodi di inattività inerenti al lavoro. L’orario di lavoro può essere esteso oltre le normali ore giornaliere e settimanali, tuttavia queste ore non possono superare le 8 ore al giorno e le 48 ore se mediate su un periodo di 3 settimane. Tale limite del normale orario di lavoro non si applica ai lavoratori in posizione di responsabilità, quando il lavoro è svolto in squadra, o in caso di incidente, emergenza o forza maggiore, quando il lavoro non può essere svolto durante il normale orario di lavoro.

Un lavoratore non può essere obbligato a prestare lavoro straordinario se non in caso di emergenza, infortunio, forza maggiore, pericolo reale o imminente o esigenze eccezionali dell’economia o dell’azienda. Lo straordinario non può superare le 3 ore al giorno, le 30 ore al mese e le 200 ore all’anno. Il lavoro straordinario non è consentito ai lavoratori a tempo parziale ea coloro che si trovano in condizioni di lavoro pericolose.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere almeno il 150% della retribuzione, se lo straordinario è svolto nei normali giorni lavorativi e il 200%, se lo straordinario è svolto nei giorni di riposo settimanale e nei giorni festivi.

L’orario di lavoro è stabilito dal datore di lavoro senza alcuna alterazione dei termini e delle condizioni del contratto che possa arrecare danno morale o materiale al lavoratore. Gli orari di lavoro sono visualizzati in luoghi visibili nello stabilimento per informare i lavoratori e consentire l’ispezione amministrativa.

Fonti: arti. 66, 197 e 201-203 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20.744 del 1976; Art. 01 del DL 484/2000 sul lavoro e sull’orario di lavoro; §1-3 e 13 della legge n. 11.544 sull’orario di lavoro 1929

DIRITTI DEI LAVORATORI NON STANDARD – LAVORATORI DELLA PIATTAFORMA SULL’ORARIO DI LAVORO E SUGLI STRAORDINARI

L’orario di lavoro è regolamentato per i dipendenti. Poiché gli appaltatori indipendenti, ovvero i lavoratori della piattaforma, non sono considerati dipendenti, la restrizione dell’orario di lavoro non si applica a loro.

INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO

Secondo la legge sul contratto di lavoro, il lavoro notturno è il lavoro svolto tra le 21:00 e le 6:00 del giorno successivo. L’orario di lavoro normale per il lavoro notturno è di sole 07 ore a notte. L’orario di lavoro per i lavoratori notturni è ridotto a 06 ore notturne e 36 ore settimanali nel caso in cui il lavoro venga svolto in luoghi non igienici e se la salute del lavoratore è a rischio.

Nel caso in cui l’orario di lavoro diurno venga combinato con il lavoro notturno, il totale delle ore di lavoro viene ridotto proporzionalmente di otto minuti per ogni ora di lavoro notturno o gli otto minuti in più sono retribuiti come lavoro straordinario.

In Argentina, i lavoratori notturni non ricevono una tariffa più elevata per il lavoro notturno, ma il loro orario di lavoro viene ridotto da 8 ore a 7 ore.

Fonti: arti. 200 del CCNL, n. 20.744 del 1976; §02 della legge n. 11.544 sull’orario di lavoro 1929

GIORNI DI RIPOSO COMPENSATIVO

In circostanze straordinarie, i lavoratori possono svolgere il lavoro nei giorni di riposo settimanale e/o nei giorni festivi. I lavoratori ricevono un giorno di riposo compensativo in sostituzione del giorno di riposo per la settimana successiva. Il lavoratore può far valere il suo diritto dal primo giorno lavorativo della settimana successiva, previa comunicazione formale della sua intenzione con almeno 24 ore di anticipo. Non sono previste indennità per i lavoratori che lavorano in un giorno festivo.

Fonte: Art. 207 Legge sul contratto di lavoro, n. 20.744 del 1976

FINE SETTIMANA/GIORNI COMPENSATIVI

I lavoratori possono essere tenuti a lavorare nei giorni di riposo settimanale e nei giorni festivi. In tali circostanze, quando i dipendenti devono lavorare nei giorni festivi, hanno diritto a ricevere un’indennità pari al 200% della normale retribuzione oraria. Allo stesso modo, i lavoratori che lavorano nei giorni di riposo settimanale avranno diritto a un’indennità pari al 200% della normale retribuzione.

Fonti: Artt-166 e 207 della Legge sul contratto di lavoro, n. 20.744, 1976

Redazione

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