Indicazioni chiare per le imprese su come gestire il pagamento ai tirocinanti curriculari, con focus su LUL, IRPEF e documento CU
Un’azienda ha avviato un tirocinio curriculare mediante convenzione con l’università e ha predisposto il progetto formativo. L’impresa intende riconoscere al tirocinante un compenso forfettario, ma restano dubbi sulle procedure fiscali e amministrative da seguire.
Questo articolo sintetizza le alternative pratiche e illustra i passaggi operativi necessari. Vengono chiariti i profili contributivi, gli adempimenti di comunicazione e le possibili modalità di erogazione del compenso. Sono forniti riferimenti normativi e indicazioni concrete per ridurre il rischio di contestazioni amministrative.
Pubblicato: 20/02/2026 09:30.
Le aziende e le università devono distinguere il tirocinio curriculare dal tirocinio extracurriculare per rispettare obblighi normativi e amministrativi. Il primo è integrato nel percorso di studi e viene inserito nel piano formativo dell’ateneo; il secondo è orientato all’inserimento nel mondo del lavoro e spesso si regola tramite convenzioni diverse.
La distinzione incide sulle responsabilità dell’ente ospitante, sugli obblighi assicurativi e sulle modalità di riconoscimento economico. In particolare, il datore di lavoro assume compiti diversi in termini di tutela e supervisione. Le coperture assicurative possono variare in base alla tipologia e alla convenzione sottoscritta. Anche il riconoscimento economico segue percorsi normativi e prassi amministrative differenti.
Per garantire conformità, le parti devono esplicitare nel progetto formativo le attività previste, i criteri di valutazione e le misure di sicurezza. Questo approccio riduce il rischio di contenziosi e facilita il monitoraggio delle competenze acquisite durante l’esperienza.
Inoltre, il versamento di un contributo forfettario può ridurre il rischio di contenziosi e facilitare il monitoraggio delle attività svolte durante l’esperienza.
La decisione spetta all’azienda, ma richiede verifica preventiva della convenzione con l’ateneo e del regolamento interno. Alcuni atenei stabiliscono limiti o procedure obbligatorie per l’erogazione del contributo. La presenza di un pagamento influisce inoltre su profili contributivi e fiscali, che vanno valutati caso per caso con il supporto dell’ufficio stage o di consulenti.
Per i tirocinanti extracurriculari è prassi consolidata utilizzare il libretto unico del lavoro (LUL) per registrare e liquidare i compensi. Tale soluzione comporta l’applicazione dell’IRPEF e l’emissione della CU, oltre alla tracciabilità delle prestazioni.
Nel caso dei tirocinanti curriculari con compenso forfettario la normativa e le prassi amministrative non sono uniformi. La scelta dipende dalla natura economica del corrispettivo, dalla qualifica giuridica attribuita all’erogazione e dall’accordo tra università e soggetto ospitante.
In pratica le alternative ricorrenti sono: utilizzo del LUL, erogazione tramite convenzione con borsa di studio o riconoscimento come rimborso spese documentato. Ciascuna opzione produce conseguenze diverse su adempimenti fiscali e profili contributivi.
La valutazione deve avvenire caso per caso con il supporto dell’ufficio stage dell’ateneo o di consulenti fiscali. La scelta amministrativa influenza la tracciabilità del pagamento, il trattamento fiscale e gli obblighi di reporting.
Restano necessari chiarimenti operativi per armonizzare prassi diverse tra atenei e soggetti ospitanti; nel frattempo la decisione formale influisce direttamente su adempimenti e rischi di contenzioso.
Le aziende che ospitano tirocini devono scegliere la modalità di erogazione del contributo. La decisione influisce su adempimenti fiscali, obblighi contributivi e rischio di contenzioso.
Le principali soluzioni pratiche sono tre. Prima opzione: erogare il contributo come rimborso spese documentato, senza passare per il libretto unico del lavoro (LUL). Seconda opzione: utilizzare il LUL, operare la trattenuta dell’IRPEF e certificare il reddito tramite CU. Terza opzione: stipulare un accordo diverso, ad esempio una borsa lavoro o un voucher, se ammessi dalla normativa e dalla convenzione. Ciascuna opzione richiede verifiche puntuali sulla natura del compenso, sugli obblighi contributivi e sulle annotazioni contrattuali nella convenzione universitaria.
In continuità con le scelte operative delle aziende, la modalità di erogazione influisce direttamente sugli adempimenti fiscali e sulla documentazione obbligatoria. Se il compenso è erogato tramite LUL, esso è soggetto a IRPEF come reddito da lavoro dipendente o assimilato, con le relative ritenute e la consegna della CU al tirocinante. Se la somma viene classificata come rimborso spese documentato, può non configurarsi come reddito imponibile, a condizione che la documentazione giustifichi natura e ragione delle spese. La corretta qualificazione richiede verifiche puntuali sulla convenzione, sugli obblighi contributivi e sulle annotazioni contrattuali, nonché consulenza fiscale specializzata per ogni singolo caso.
Un’errata qualificazione del compenso espone l’azienda a contenziosi e a verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali. Le verifiche possono riguardare la natura del rapporto di lavoro, gli obblighi contributivi e la documentazione a supporto.
Per ridurre i rischi le parti devono formalizzare per iscritto la convenzione con l’università e l’accordo con il tirocinante. Il documento deve specificare la natura del compenso, la documentazione richiesta e l’eventuale erogazione mediante il LUL. In presenza di dubbi la situazione richiede una consulenza fiscale o legale specializzata, valutata caso per caso.
In assenza di regolarità l’azienda può essere soggetta a sanzioni amministrative, richieste di contributi arretrati e contenziosi giudiziari. Si tratta di rischi concreti che influenzano costi e reputazione dell’impresa.
Per ridurre il rischio di contestazioni, l’azienda dovrebbe verificare la convenzione e il progetto formativo prima di erogare qualsiasi somma. Occorre chiedere indicazioni all’ateneo e valutare la natura del compenso. Se si opta per il LUL, predisporre la modulistica per le ritenute e la CU. Se si scelgono rimborsi documentati, conservare tutte le ricevute e definire criteri oggettivi per le spese rimborsabili. È necessario comunicare in modo trasparente al tirocinante la qualificazione del pagamento e le implicazioni fiscali.
La corresponsione di un contributo forfettario a un tirocinante curriculare è possibile, ma richiede attenzione procedurale. Bisogna valutare la convenzione, determinare la natura del pagamento e scegliere la procedura più coerente — ad esempio LUL con applicazione di IRPEF e rilascio della CU o rimborso documentato — per contenere il rischio di contestazioni. Alessandro Bianchi osserva che, come spesso avviene nei progetti di prodotto, la mancanza di processi condivisi genera problemi operativi; la soluzione pratica è documentare ogni decisione e coinvolgere il consulente fiscale e il referente dell’ateneo.
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