Il nuovo articolo 177-bis del TUIR rappresenta un'importante opportunità per gli studi professionali, poiché garantisce la neutralità fiscale nelle operazioni di conferimento. Questa disposizione consente una gestione più efficiente delle risorse e favorisce la pianificazione fiscale strategica, contribuendo così a ottimizzare le performance economiche degli studi.
Con l’implementazione del D.Lgs. 192/2025, il nuovo articolo 177-bis del TUIR rappresenta un cambiamento significativo nelle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali in Italia. Introdotto nell’ambito della più ampia riforma fiscale, questo articolo ha l’obiettivo di assicurare che tali operazioni non comportino oneri fiscali ingiustificati, permettendo una maggiore flessibilità per i professionisti.
Le operazioni di conferimento degli studi professionali, in particolare quelle realizzate da studi associati o in forma di società tra professionisti (STP), hanno storicamente affrontato una tassazione penalizzante. L’Agenzia delle Entrate ha interpretato queste operazioni come realizzative, contrariamente alle norme per le attività imprenditoriali. Questa posizione si fondava su interpretazioni degli articoli 9 e 54 del TUIR, le quali comportavano tassazioni elevate sulle plusvalenze generate dai conferimenti, comprese voci come la clientela e altri beni immateriali.
Il nuovo articolo 177-bis offre una definizione chiara di cosa si intenda per studio professionale. Secondo il comma 1, esso è riconosciuto come un complesso unitario di attività materiali e immateriali, che include non solo la clientela, ma anche altre passività necessarie per l’esercizio della professione. Questo approccio consente che il conferimento possa riguardare singoli rami dello studio, a condizione che questi siano considerati autonomi e idonei a costituire un complesso unitario.
L’articolo 177-bis promuove un regime di neutralità fiscale applicabile a diverse tipologie di conferimenti. Questo regime non si limita ai conferimenti di studi professionali in STP, ma si estende anche a quelli effettuati in altre società professionali. Tale estensione garantisce un ampio spettro di applicazione. Le associazioni senza personalità giuridica e le società semplici possono anch’esse beneficiare di questa misura, permettendo così una pianificazione fiscale più efficiente.
Quando un conferimento rientra sotto l’ambito di applicazione dell’articolo 177-bis, i relativi effetti fiscali sono progettati per assicurare la continuità dei valori. Il conferimento non viene considerato un evento di realizzazione di plusvalenze o minusvalenze. Di conseguenza, il professionista che effettua il trasferimento assume un valore delle partecipazioni ricevute pari alla somma dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite. Questo meccanismo consente di evitare duplicazioni di imposizione e garantisce una transizione più fluida tra i vari regimi fiscali.
Un aspetto cruciale della riforma riguarda il trattamento fiscale delle cessioni della clientela, soprattutto nel contesto della cessazione dell’attività professionale. Secondo la risposta ad interpello n. 311 del 12 dicembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate, la semplice cessione della clientela da un professionista a un altro è soggetta a IVA. Ciò implica che la cessione che non rappresenta un complesso unitario non può beneficiare delle esenzioni previste.
La normativa stabilisce che i corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela rientrano nel reddito professionale e devono essere dichiarati secondo il principio di cassa. In pratica, ciò significa che i redditi vengono tassati nel periodo in cui sono percepiti. Inoltre, per quanto riguarda l’imposta di registro, si applicherà un’imposta fissa sul contratto di cessione. È importante notare che, per i regimi contabili e fiscali, i professionisti non possono passare dal regime ordinario al regime forfettario in corso d’anno.
L’introduzione dell’articolo 177-bis del TUIR rappresenta un passo significativo verso una maggiore neutralità fiscale per gli studi professionali in Italia. Questa modifica facilita le operazioni di aggregazione e offre nuove opportunità di pianificazione fiscale ai professionisti.
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