Sintesi pratica della nuova disciplina: chi può richiedere la ricongiunzione, come si calcola l'onere e quali aspetti valutare prima di trasferire i contributi
Inps ha pubblicato la circolare Inps n. 15/2026, che modifica la prassi sulla ricongiunzione dei periodi contributivi per i professionisti iscritti alla Gestione Separata e alle casse professionali privatizzate. La disposizione recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione (sent. n. 26039/) e corregge un precedente indirizzo dell’Istituto che escludeva la Gestione Separata dall’ambito di applicazione della legge n. 45/1990. Il provvedimento incide su chi può richiedere la ricongiunzione, sul calcolo dell’onere e sugli effetti sulla misura della pensione.
Possono richiedere la ricongiunzione i professionisti che hanno versato contributi contemporaneamente alla Gestione Separata e a una o più casse professionali privatizzate. La circolare chiarisce i requisiti soggettivi e documentali necessari per l’accoglimento delle domande. Ricongiunzione indica il trasferimento dei periodi assicurativi da una gestione all’altra al fine del riconoscimento contributivo unitario.
Possono presentare istanza i professionisti iscritti alle casse privatizzate, istituite dai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, che abbiano anche versato contributi alla Gestione Separata INPS e non percepiscano una pensione. La circolare precisa che la ricongiunzione è ammessa sia in uscita dalla Gestione Separata verso la cassa professionale sia in ingresso, nel rispetto della disciplina prevista dalla legge n. 45/1990. L’operazione consente il trasferimento integrale dei periodi assicurativi da una gestione all’altra, con l’effetto di unificare i contributi nella gestione ricevente e di ottenere una valutazione complessiva ai fini del diritto alla prestazione. Dal punto di vista operativo, la ricongiunzione riduce la frammentazione contributiva e può incidere sulla decorrenza e sull’importo della pensione spettante.
La Gestione Separata è un regime a calcolo interamente contributivo e privo della riserva matematica tipica delle gestioni retributive o miste. Per tali peculiarità l’INPS aveva ritenuto la ricongiunzione prevista dalla legge n. 45/1990 non applicabile ai contributi versati in tale gestione.
La sentenza della Cassazione n. 26039/ ha invece stabilito il principio della tutela del diritto alla ricongiunzione a prescindere dalla diversa modalità di calcolo della pensione. Dal punto di vista operativo la pronuncia impone all’amministrazione un riesame delle prassi e delle determinazioni precedenti, con possibili effetti su decorrenza e importo delle prestazioni per i soggetti interessati.
A seguito del riesame delle prassi e delle determinazioni precedenti, la circolare chiarisce i criteri per la ricongiunzione contributiva. La norma impone il vincolo di integralità: la ricongiunzione deve riguardare tutta la contribuzione presente presso la gestione cedente. Non sono ammesse cessioni parziali. Sono esclusi i periodi che hanno già dato luogo a pensione.
La circolare precisa inoltre il limite temporale per trasferimenti verso la Gestione Separata. Non possono essere ricongiunti periodi anteriori al 1° aprile 1996, data collegata all’introduzione dell’obbligo contributivo per specifiche fattispecie. Infine il trasferimento è subordinato all’adempimento degli oneri amministrativi e finanziari previsti; tali oneri influiscono su decorrenza e importo della prestazione per i soggetti interessati.
La ricongiunzione resta onerosa e segue criteri specifici per i periodi valutati con il sistema contributivo. In tali casi si applica il criterio del calcolo a percentuale previsto dall’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 184/1997, anziché la determinazione della riserva matematica. Il valore si ottiene applicando l’aliquota IVS vigente alla data della domanda alla retribuzione imponibile di riferimento degli ultimi 12 mesi, nel rispetto di minimale e massimale contributivo. A titolo esemplificativo la normativa di riferimento indica il 33% per alcuni profili nel 2026; tale indicazione va verificata caso per caso secondo la vigente disciplina.
Dal risultato lordo vanno detratte le somme effettivamente versate nella gestione cedente per ottenere l’onere netto a carico del richiedente. Questa modalità influenza la decorrenza e l’importo della prestazione per i soggetti interessati, oltre agli oneri amministrativi e finanziari connessi.
La ricongiunzione dei periodi mantiene la loro collocazione temporale originaria e incide sui requisiti per l’accesso alla pensione. Ciò riguarda sia i limiti anagrafici sia il requisito contributivo stabilito dalla gestione ricevente.
I contributi trasferiti confluiscono in un montante contributivo che viene rivalutato secondo le modalità della gestione accentrante. Tale meccanismo modifica la base di calcolo della prestazione e,
La decorrenza della pensione dipende dalla data di presentazione dell’istanza: non può essere anteriore al mese successivo alla domanda. Questa regola determina effetti immediati sulla liquidità del soggetto e sui relativi oneri amministrativi e finanziari.
La ricongiunzione influisce immediatamente sulla liquidità del soggetto e sui relativi oneri amministrativi e finanziari. Dal punto di vista strategico, la convenienza non è automatica e va valutata caso per caso tenendo conto della rivalutazione della cassa di appartenenza, della disciplina della reversibilità, dell’unificazione della contribuzione e delle prospettive professionali future.
Per chiarire il meccanismo si propone un esempio esemplificativo. Un professionista di 45 anni con 6 anni nella Gestione Separata e 10 anni nella Cassa, reddito annuo di riferimento pari a 35.000 euro e aliquota IVS teorica del 33% produce un contributo annuo teorico di 11.550 euro. Moltiplicato per 6 anni, l’onere lordo è pari a 69.300 euro. Dall’onere vanno sottratti i contributi effettivamente versati nella Gestione Separata: con una media annua imponibile di 28.000 euro e aliquota effettiva media del 27% si ottengono 7.560 euro annui, per un totale di 45.360 euro su 6 anni. Il risultato conduce a un onere netto approssimativo di 23.940 euro.
Il calcolo rimane indicativo. Occorre verificare i dati reali, i limiti di minimale e massimale applicabili e gli eventuali effetti sulla pensione futura e sulla reversibilità. Azioni concrete implementabili: richiedere il prospetto tecnico alla cassa, verificare i contributi versati alla Gestione Separata e simulare l’impatto sulla pensione con software autorizzati.
Prima di avviare la procedura, è necessario richiedere una simulazione dettagliata alla cassa competente o a un consulente previdenziale accreditato. La simulazione deve quantificare gli effetti sulla futura prestazione e confrontare esplicitamente le alternative disponibili, come il cumulo e la totalizzazione, strumenti gratuiti ma con impatti differenziati sul trattamento pensionistico.
La scelta tra ricongiunzione e soluzioni alternative richiede un’analisi tecnica personalizzata, in particolare per i soggetti con periodi contributivi misti o anzianità anteriori al 1996. Occorre verificare il prospetto tecnico fornito dalla cassa, controllare i dati nelle banche dati contributive e utilizzare software autorizzati per stimare l’entità della prestazione. La decisione finale deve basarsi sul confronto quantitativo delle opzioni e sul prospetto tecnico rilasciato dalla cassa competente.
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