Esamina le ultime modifiche legislative relative alle dimissioni e all'indennità di disoccupazione Naspi: cosa c'è da sapere.
La legge 203/2026, conosciuta come Collegato Lavoro, ha introdotto significative novità riguardo alla cessazione dei rapporti di lavoro. Queste modifiche richiedono una comprensione approfondita di come vengono classificate le dimissioni e di come influiscono sull’accesso all’indennità di disoccupazione Naspi.
È fondamentale distinguere tra cessazione del contratto per volontà del lavoratore e quella attribuibile al datore di lavoro. L’INPS, attraverso la circolare n. 154/2026, ha fornito indicazioni chiare in merito. Si analizzeranno le diverse situazioni.
La riforma ha modificato l’articolo 26 del D.lgs. 151/2015, introducendo il comma 7-bis. Questo comma stabilisce una nuova modalità di cessazione del rapporto di lavoro, basata su comportamenti chiari e inequivocabili da parte del lavoratore, come l’assenza ingiustificata.
Se un dipendente si assenta ingiustificatamente per un periodo superiore al limite stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, il datore è legittimato a segnalare la situazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Se l’INL conferma i fatti, il rapporto di lavoro viene considerato cessato per volontà del lavoratore, senza che sia necessaria una dichiarazione formale di dimissioni.
Questa nuova modalità ha un impatto significativo sulla possibilità di richiedere la Naspi. Infatti, poiché la cessazione è considerata volontaria, il requisito di involontarietà necessario per accedere all’indennità di disoccupazione non è soddisfatto.
Un aspetto importante da considerare è che la cessazione del rapporto di lavoro non è automatica. Come chiarito dalla circolare n. 6/2026 del Ministero del Lavoro, la decisione di considerare l’assenza ingiustificata come dimissioni per fatti concludenti spetta al datore di lavoro.
Il datore ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall’articolo 19 del Collegato Lavoro, ma deve sempre valutare con attenzione la situazione, assumendosi la responsabilità di qualificare correttamente la cessazione del rapporto. Se decide di non procedere, il dipendente potrebbe mantenere il diritto all’indennità.
Contrariamente a quanto avviene nel caso delle dimissioni per fatti concludenti, il licenziamento disciplinare offre al lavoratore la possibilità di accedere alla Naspi. Secondo la circolare ministeriale, infatti, le assenze ingiustificate sono considerate un illecito disciplinare e possono portare a un licenziamento giustificato.
In caso di licenziamento, il lavoratore può richiedere la Naspi, a condizione di soddisfare i requisiti legali. Se il licenziamento è avvenuto a seguito di un procedimento disciplinare legato a un’assenza ingiustificata, la cessazione del rapporto sarà considerata involontaria.
Un ulteriore chiarimento riguarda la situazione in cui un dipendente presenta dimissioni per giusta causa, anche dopo che è stata avviata la procedura di cessazione per fatti concludenti. In questo caso, le dimissioni prevalgono e il lavoratore può accedere all’indennità di disoccupazione, poiché la cessazione sarà considerata involontaria.
È fondamentale distinguere tra cessazione del contratto per volontà del lavoratore e quella attribuibile al datore di lavoro. L’INPS, attraverso la circolare n. 154/2026, ha fornito indicazioni chiare in merito. Si analizzeranno le diverse situazioni.0
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