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7 Giugno 2026

Calcolo del ticket di licenziamento 2026: importi, casi e esclusioni

Il ticket di licenziamento per il 2026 è legato al massimale della NASpI: conosci l’importo aggiornato, le modalità di calcolo per mesi e anni di servizio e le fattispecie che obbligano o escludono il pagamento

Calcolo del ticket di licenziamento 2026: importi, casi e esclusioni

Per l’anno 2026 il valore massimo mensile della NASpI è stato aggiornato dall’ente previdenziale a €1.584,70. Questo dato costituisce la base per determinare il cosiddetto ticket di licenziamentoossia il contributo che il datore deve versare al lavoratore quando la cessazione di un rapporto a tempo indeterminato dà diritto alla NASpI.

La regola fondamentale è semplice: il contributo è pari al 41% del massimale mensile della NASpI per ogni anno di anzianità maturata nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto. Tale somma non è rateizzabile e va corrisposta in un’unica soluzione.

Importi concreti per il 2026 e modalità di calcolo

Partendo dal massimale mensile indicato, il calcolo per il 2026 è il seguente: il 41% di €1.584,70 corrisponde a €649,72 per ogni anno di servizio pieno (12 mesi). Per rapporti più brevi si applica una proporzione sui mesi utili; in particolare, un mese completo vale €54,14 se si considera il rapporto durato un solo mese. Il contributo è comunque soggetto a un limite massimo: per tre anni o più il datore paga al massimo il triplo dell’importo annuo, ossia €1.949,16.

Regole pratiche sul conteggio dei mesi

Per determinare l’anzianità utile al calcolo si prendono in considerazione esclusivamente i mesi effettivi di servizio negli ultimi tre anni; periodi inferiori a 12 mesi vengono conteggiati in proporzione. Vanno inoltre considerati alcuni criteri specifici: per stabilire se un mese è «intero» si considera valida la regola dei giorni lavorati nel mese, con trattamenti particolari per primo e ultimo mese di rapporto.

Fattispecie che obbligano al versamento del ticket

Il contributo è dovuto esclusivamente quando la cessazione del rapporto a tempo indeterminato è addebitabile al datore e comporta diritto alla NASpI. Tra le ipotesi che comportano l’obbligo troviamo il licenziamento per giustificato motivo oggettivoil licenziamento disciplinare (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), il licenziamento discriminatorio o nullo, e il recesso del datore durante o al termine del periodo di prova.

Altre situazioni rilevanti sono le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.), le dimissioni nel periodo tutelato di maternità o paternità equiparate a quelle per giusta causa, le dimissioni dovute a trasferimento d’azienda che modifichi sostanzialmente le condizioni di lavoro, il rifiuto del trasferimento a una sede distante oltre 50 km o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici, nonché le risoluzioni consensuali intervenute in seguito ad offerte di conciliazione riconosciute.

Casi collegati a specifiche procedure

Il ticket è altresì previsto in presenza di licenziamento collettivo, licenziamento dell’intermittente assunto a tempo indeterminato, superamento del periodo di comporto e per ipotesi connesse al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Ogni fattispecie ha codifiche amministrative e criteri che influiscono sulle comunicazioni obbligatorie e sull’eventuale diritto alla NASpI.

Ipotesi in cui il ticket non è dovuto

Non è dovuto il contributo quando la cessazione non è imputabile al datore: tra gli esempi più rilevanti rientrano le dimissioni volontarie non per giusta causa, le cessazioni per isopensione, le uscite concordate nell’esodo dei lavoratori anziani o in processi di incentivazione all’esodo coperti da fondi di solidarietà bilaterali, e la risoluzione consensuale in aziende con meno di 15 dipendenti nella specifica procedura di conciliazione prevista dal codice di procedura civile.

Sono inoltre escluse le interruzioni per i contratti di apprendistato di primo livello, le cessazioni per decesso del lavoratore, le cessioni o i trasferimenti d’azienda senza soluzione di continuità, la revoca del licenziamento (poiché il lavoratore non percepisce la NASpI) e i casi di pensionamento. Anche le società in procedure concorsuali particolari possono essere escluse dall’obbligo nei termini previsti dalle norme.

Dimissioni per giusta causa: documentazione richiesta

Quando il lavoratore dichiara dimissioni per giusta causa per ottenere la NASpIdeve allegare alla domanda una documentazione probatoria (diffide, denunce, ricorsi, sentenze e altri atti) e una dichiarazione sostitutiva che attesti l’intento di tutelarsi in giudizio. Se in sede di controversia la giusta causa venisse esclusa, l’ente provvederà al recupero delle somme corrisposte a titolo di NASpI.

Andrea Innocenti
Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.