L’INPS ha aggiornato gli importi delle prestazioni assistenziali per ciechi, sordi e invalidi civili: il messaggio n. 628/2026 recepisce la rivalutazione dell’1,4% prevista rispetto alla circolare n. 153/2026. Le nuove tabelle valgono dal 1° gennaio 2026 e prevedono la liquidazione degli arretrati maturati nei primi mesi dell’anno.
Novità per i ciechi
L’Istituto ha rivisto importi e condizioni per le diverse prestazioni destinate ai ciechi civili. Per la fascia 9 è confermata l’indennità speciale per i ciechi parziali: 237,14 euro al mese, erogati indipendentemente dal reddito. Per le fasce 12 e 13 la prestazione è invece in forma di pensione e sale a 340,71 euro mensili, subordinata al limite di reddito personale di 20.029,55 euro annui.
È importante distinguere tra indennità e pensione: incidono diversamente sui requisiti di accesso e sulla valutazione delle domande. Chi gestisce le pratiche deve verificare con cura la tipologia di prestazione richiesta e controllare i criteri reddituali per evitare rigetti o istruttorie incomplete.
Controlli e verifica del reddito
Il controllo del diritto si effettua sul reddito personale lordo, comprensivo di tutte le voci soggette a IRPEF. Le somme già corrisposte per invalidità o per accompagnamento non vengono considerate nel calcolo del limite reddituale. Sul portale INPS sono disponibili estratti conto e modulistica per verificare le nuove soglie e quantificare eventuali conguagli.
Indennità di comunicazione e pensione per i sordomuti
L’indennità di comunicazione per i sordomuti è stata aggiornata a 272,13 euro mensili. Anche la pensione assistenziale per i sordomuti è fissata a 340,71 euro al mese, con lo stesso tetto reddituale personale di 20.029,55 euro per l’accesso. Anche in questo caso le disposizioni decorrono retroattivamente: datori di lavoro e patronati devono adeguare le istruzioni operative per le domande e i controlli amministrativi.
Cosa cambierà per i percipienti
I pagamenti dovrebbero riflettere l’aumento già nelle mensilità successive alla comunicazione. L’INPS ha previsto conguagli automatici per correggere le differenze eventualmente comparse nei cedolini di gennaio e febbraio, così che nella maggior parte dei casi non sia necessario presentare richieste aggiuntive per ottenere gli arretrati.
Restano però possibili eccezioni: anomalie nei conteggi o pratiche istruttorie incomplete possono richiedere la riapertura della posizione e l’invio di documentazione integrativa. In questi casi è utile rivolgersi ai patronati o segnalare tempestivamente la discrepanza tramite i canali ufficiali, verificando sempre il cedolino.
Invalidi civili e indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento per i non autosufficienti sale a 551,53 euro mensili per il 2026. Per gli invalidi civili totali la pensione resta 340,71 euro con il limite reddituale di 20.029,55 euro; per gli invalidi parziali la quota mensile per la fascia 46 è stata aggiornata a 348,79 euro. La soglia reddituale per i minori titolari di indennità di frequenza e per altri assegni con controllo rimane 5.852,21 euro.
Le differenze tra importi dipendono dalle diverse basi di calcolo (pensione sociale vs assegno sociale), dalle condizioni contributive e dalle regole di indicizzazione. Per ogni richiesta di verifica o per la gestione degli arretrati è possibile rivolgersi ai canali ufficiali INPS o ai patronati, che offrono assistenza per ricorsi e controlli documentali. Conservare la documentazione fiscale e previdenziale facilita eventuali rettifiche.
Come procedere per verificare l’adeguamento
Per controllare l’adeguamento è sufficiente accedere al servizio online INPS e consultare la propria posizione contributiva e reddituale. Verificare che l’adeguamento sia stato recepito e che i conguagli siano stati applicati correttamente: in caso di discrepanze, segnalarle tramite i canali dell’Istituto o chiedere assistenza a un patronato. Per dettagli tecnici e l’iter di gestione degli arretrati rimandiamo al messaggio n. 628/2026 e alla circolare di integrazione precedente, che spiegano modalità e tempistiche operative.