La Corte costituzionale ha chiuso definitivamente la questione relativa al tetto delle indennità per licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese. Con l’ordinanza n. 131 del 17 luglio 2026, la Consulta ha dichiarato inammissibile il dubbio sollevato dal Tribunale di Padova, confermando così l’aumento delle indennità stabilito dalla sentenza n. 118 del 21 luglio 2026.
Questa decisione ha un impatto significativo sui datori di lavoro con meno di 16 dipendenti, che ora devono fare i conti con indennità che possono arrivare fino a 18 mensilità in caso di licenziamento illegittimo.
Le nuove indennità per licenziamento illegittimo
Prima della sentenza della Consulta, l’indennità per licenziamento illegittimo nelle piccole imprese era compresa tra 3 e 6 mensilità. Ora, grazie alla sentenza n. 118/2026, la forbice è stata ampliata a 3-18 mensilità. Questo cambiamento è il risultato di un’operazione aritmetica che ha dimezzato gli importi risarcitori rispetto ai datori di lavoro sopra soglia.
È importante notare che l’importo delle mensilità si basa sull’ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, non sulla retribuzione lorda mensile ordinaria. Questa differenza può avere un impatto significativo sulla cifra finale.
Le variabili che determinano le indennità
Le regole sulle indennità per licenziamento illegittimo dipendono da due variabili principali: la data di assunzione e la dimensione aziendale. Ecco una panoramica delle diverse situazioni:
- Assunto dal 7 marzo 2015, datore fino a 15 dipendenti da 3 a 18 mensilità, senza tetto massimo, art. 9, comma 1, dlgs 23/2015 dopo la sentenza n. 118/2026
- Assunto dal 7 marzo 2015, datore oltre 15 dipendenti da 6 a 36 mensilità, art. 3, comma 1, dlgs 23/2015
- Assunto prima del 7 marzo 2015, datore fino a 15 dipendenti riassunzione oppure da 2,5 a 6 mensilità, art. 8 legge 604/1966
La sentenza 118/2026 della Corte costituzionale
La sentenza n. 118 del 21 luglio 2026 ha dichiarato incostituzionale il limite di sei mensilità perché impediva la personalizzazione del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore. La Corte ha ravvisato la violazione degli articoli 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 24 della Carta sociale europea.
La decisione è stata presa perché un tetto fisso di sei mensilità non tiene conto delle peculiarità e della diversità delle vicende dei licenziamenti, violando il principio di eguaglianza. La Corte ha sottolineato che un’indennità uniforme non è adeguata a garantire un ristoro congruo alla dignità del lavoratore.
L’ordinanza 131/2026 e la questione sollevata a Padova
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la nuova questione sollevata dal Tribunale di Padova perché il tetto delle sei mensilità era già stato espunto dall’ordinamento dalla sentenza n. 118/2026. L’ordinanza n. 131/2026 non introduce nuove regole, ma registra che il tetto delle sei mensilità non appartiene più al diritto vigente.
Il tetto sopravvive per assunti prima del 7 marzo 2015
Il limite di sei mensilità continua a valere per i lavoratori delle piccole imprese assunti prima del 7 marzo 2015, ai quali non si applica il contratto a tutele crescenti. Per questi lavoratori, l’articolo 8 della legge 604/1966 prevede in alternativa la riassunzione o un’indennità fra 2,5 e 6 mensilità.
Questa asimmetria può pesare nella valutazione del rischio prima di procedere a un recesso e nella quantificazione di un’eventuale offerta conciliativa.
L’invito della Consulta al legislatore
La Corte ha accompagnato la dichiarazione di illegittimità con un invito al legislatore, rimasto finora senza seguito. Secondo la sentenza, il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l’esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro. Andrebbero considerati anche altri fattori, come il fatturato o il totale di bilancio, che descrivono meglio la capacità patrimoniale di un’impresa organizzata in forma ridotta.
Finché un intervento normativo non arriva, la quantificazione dell’indennità all’interno della nuova forbice è affidata alla valutazione del giudice del lavoro, che tiene conto della gravità della violazione e delle circostanze del rapporto.



