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7 Luglio 2026

TFR e previdenza complementare: cosa cambia con l’adesione automatica dal 2026

Dal 1° luglio 2026, i lavoratori del settore privato di nuova assunzione saranno automaticamente iscritti alla previdenza complementare. Scopri come funziona il nuovo sistema e quali sono le tue opzioni.

TFR e previdenza complementare: cosa cambia con l'adesione automatica dal 2026

Dal 1° luglio 2026, i lavoratori del settore privato di nuova assunzione saranno automaticamente iscritti alla previdenza complementare. Questa novità, introdotta dalla legge 199/2026, modifica significativamente il modo in cui il TFR viene gestito. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un modello provvisorio per la destinazione del TFR, che i lavoratori dovranno compilare entro 60 giorni dall’assunzione.

La nuova disciplina si applica ai lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 e prevede diverse opzioni per la destinazione del TFR. I lavoratori di prima assunzione possono scegliere tra il conferimento del TFR a una forma pensionistica di destinazione automatica, il diniego al versamento del contributo a proprio carico, il conferimento esplicito del TFR a una forma di previdenza complementare scelta dal lavoratore, o il diniego al conferimento del TFR alla previdenza complementare.

Il modello provvisorio del Ministero del Lavoro

Il modello provvisorio pubblicato dal Ministero del Lavoro documenta la consegna dell’informativa obbligatoria e registra la scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR. Questo modulo è valido in via transitoria, in attesa del modello ufficiale che sarà approvato con decreto interministeriale dei ministeri del Lavoro e dell’Economia. Il lavoratore indica anzitutto se si trova alla prima assunzione oppure no, e compila la sezione corrispondente. Dalla distinzione dipendono le scelte ammesse e la stessa possibilità di mantenere il TFR in azienda.

Opzioni per i lavoratori di prima assunzione

La sezione per i lavoratori di prima assunzione raccoglie la scelta sulla destinazione del TFR maturando entro 60 giorni dall’assunzione. Le scelte esprimibili sono quattro: il conferimento del TFR alla forma pensionistica di destinazione automatica prevista dal contratto collettivo, con l’indicazione della percentuale; il diniego al versamento del contributo a proprio carico alla forma di destinazione automatica, ammesso solo se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale; il conferimento esplicito del TFR a una forma di previdenza complementare scelta dal lavoratore, con la denominazione del fondo e la percentuale; il diniego al conferimento del TFR alla previdenza complementare, con il trattamento regolato dall’articolo 2120 del codice civile ed eventuale versamento al Fondo Tesoreria INPS.

Le regole per chi non è alla prima assunzione

Chi non è alla prima assunzione e viene assunto dal 1° luglio 2026 compila comunque il modulo, dichiarando la propria posizione previdenziale. Se il lavoratore ha già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento, totale o parziale, del TFR, indica a quale forma destinare il TFR maturando, con la relativa percentuale, scegliendo tra quella di destinazione automatica e un fondo diverso. Senza una scelta entro i 60 giorni aderisce automaticamente alla forma collettiva prevista dagli accordi. Il versamento del contributo a proprio carico non è obbligatorio se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale.

Se il lavoratore dichiara di non avere un’adesione alla previdenza complementare alimentata dal TFR, l’adesione automatica non opera: il TFR è regolato dall’articolo 2120 del codice civile e, dove previsto, versato al Fondo Tesoreria INPS. Il lavoratore conserva il diritto di destinare il TFR maturando a un fondo pensione in un momento successivo, con un’adesione volontaria.

Compilazione e consegna del modulo

Il modulo compilato va consegnato al datore di lavoro, che lo acquisisce insieme all’informativa e ne conserva copia controfirmata. La procedura segue tempi precisi: al momento dell’assunzione il datore consegna al lavoratore l’informativa sugli accordi applicabili e il modulo di destinazione del TFR; il lavoratore ha 60 giorni per compilarlo e indicare la propria scelta, oppure per comunicare la rinuncia all’adesione automatica; il datore acquisisce il modulo e rilascia al lavoratore una copia controfirmata; in assenza di scelta entro i 60 giorni scatta l’adesione automatica, con versamenti dal mese successivo e recupero delle quote dalla data di assunzione.

Superati i 60 giorni senza rinuncia, il conferimento del TFR al fondo è definitivo e non più revocabile.

Luca Ferrari
Autore

Luca Ferrari

Luca Ferrari, giornalista di economia del lavoro e risorse umane, analizza organizzazione aziendale, welfare e diritto del lavoro con uno sguardo alle dinamiche tra imprese e dipendenti.