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30 Maggio 2026

Cosa cambia con la risoluzione per fatti concludenti: Naspi, contributi e UniEmens

L'Inps, con il messaggio n. 639 del 19 febbraio 2026, precisa che la risoluzione per fatti concludenti non costituisce cessazione involontaria e quindi esclude l'accesso alla Naspi; inoltre chiarisce l'assenza dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e introduce il codice UniEmens 1Y per le segnalazioni.

Cosa cambia con la risoluzione per fatti concludenti: Naspi, contributi e UniEmens

L’INPS, con il messaggio n. 639 del 19 febbraio 2026, ha fornito indicazioni operative essenziali riguardo alle conseguenze della risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti, norma inserita dall’articolo 19 della L. 203/2026 che ha modificato l’articolo 26 del D.Lgs. 151/2015. Le precisazioni riguardano l’accesso alla NASpI, gli obblighi contributivi del datore di lavoro e le modalità di segnalazione nel flusso UniEmens.

Perché la risoluzione per fatti concludenti esclude la Naspi

L’elemento centrale della comunicazione dell’Inps è che la risoluzione del rapporto per fatti concludenti non rientra nella fattispecie della cessazione involontaria richiesta dall’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015 per accedere alla indennità di disoccupazione NASpI. In pratica, quando il rapporto si risolve in forza di comportamenti o atti che determinano la cessazione contrattuale, tale perdita del lavoro è considerata diversa dalla tipica interruzione non voluta dal lavoratore e quindi non fa sorgere il diritto alla prestazione.

Implicazioni pratiche per i lavoratori

Per il lavoratore ciò significa che, anche se non è più occupato dopo la risoluzione, non potrà presentare domanda di NASpI basandosi su questa causa di cessazione. È importante distinguere tra le varie ipotesi di termine del rapporto: alcune forme di cessazione rimangono protette e permettono l’accesso alla NASpI, mentre la risoluzione per fatti concludenti è stata esclusa dall’Inps come causa legittimante.

Effetti sugli obblighi contributivi del datore di lavoro

L’intervento dell’Inps chiarisce anche il profilo fiscale e contributivo. Se la risoluzione riguarda un rapporto a tempo indeterminato, il datore di lavoro non deve versare il contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della L. 92/2012, che è normalmente dovuto in caso di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato. La motivazione è logica: quel contributo è calcolato in relazione alla potenziale nascita del diritto del lavoratore alla NASpI, che qui non si verifica.

Quando si attiva l’obbligo contributivo

In sostanza, l’obbligo di versamento sorge solo nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto determini un concreto diritto alla prestazione di disoccupazione. Se tale diritto non esiste perché la cessazione è stata determinata da fatti concludenti, l’onere contributivo non trova applicazione e il datore di lavoro non è tenuto al versamento specifico disciplinato dalla normativa sul licenziamento e sugli esodati.

Modalità di segnalazione nel flusso UniEmens

Un ulteriore aspetto operativo riguarda la trasmissione dei dati all’Inps attraverso il flusso UniEmens. A partire dall’entrata in vigore della L. 203/2026, l’Inps ha previsto un codice specifico per identificare queste causali di cessazione: il codice Tipo Cessazione 1Y, definito come “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”. La legge è entrata in vigore il 12 gennaio 2026 e da tale data la codifica è obbligatoria.

Indicazioni operative per il flusso

I consulenti del lavoro e gli uffici del personale devono pertanto aggiornare i propri processi gestionali e i software paghe per includere il codice 1Y nel campo Tipo Cessazione ogni qualvolta la fine del rapporto sia riconducibile alla risoluzione per fatti concludenti. Questa annotazione è necessaria per assicurare la corretta classificazione delle cessazioni e per evitare errori nelle verifiche automatizzate dell’Inps.

Considerazioni finali e suggerimenti pratici

La presa di posizione dell’Inps, formalizzata con il messaggio n. 639 del 19 febbraio 2026, mette ordine su tre punti chiave: il mancato diritto alla NASpI per le risoluzioni per fatti concludenti, l’assenza dell’obbligo di versamento del contributo del datore di lavoro per i rapporti a tempo indeterminato in questi casi, e l’introduzione del codice UniEmens 1Y per la segnalazione. Per aziende e professionisti è cruciale aggiornare le procedure interne e informare correttamente i lavoratori coinvolti.

Infine, si consiglia alle parti interessate di conservare tutta la documentazione che descrive le circostanze della risoluzione e di consultare il messaggio Inps per i dettagli tecnici, così da evitare contestazioni future e garantire coerenza tra pratica gestionale e normative vigenti.

Susanna Riva
Autore

Susanna Riva

Susanna Riva osserva Bologna dalla finestra dell’Archivio di Stato dove una volta ha passato una settimana a consultare faldoni sulle cooperative cittadine: quel documento segnò la scelta editoriale di approfondire responsabilità istituzionali. Tiene linea critica nella redazione, amante del caffè lungo e del taccuino sempre pieno.