Con la circolare n. 60/2026 pubblicata il 21 maggio 2026 l’INPS ha ridefinito le modalità per la rateizzazione delle posizioni contributive amministrative, introducendo la possibilità di piani fino a 60 rate mensili. Le novità disciplinari attuano le modifiche previste dalla legge n. 203/2026 e dal successivo decreto interministeriale del 24 ottobre 2026, con l’obiettivo di offrire maggiore flessibilità ai contribuenti in difficoltà, ma imponendo nel contempo vincoli procedurali e di regolarità contributiva stringenti.
Il nuovo quadro normativo è pensato per agevolare il rientro in bonis delle imprese e dei lavoratori autonomi, preservando al tempo stesso gli interessi dell’ente previdenziale. L’azione dell’INPS si caratterizza per una gestione più strutturata delle istruttorie, l’assegnazione di poteri decisionali a diversi livelli territoriali e un sistema di revoche e controlli che richiede pianificazione dettagliata da parte di contribuenti e intermediari.
Le principali novità del regolamento
La disciplina distingue i piani di rateazione in base all’importo complessivo del debito: per somme fino a 500.000 euro è prevista una dilazione massima di 36 rate mensili, mentre per importi superiori la soglia sale fino a 60 rate. Questo meccanismo sostituisce il precedente schema che richiedeva l’autorizzazione ministeriale per piani superiori alle 24 rate, trasferendo maggiore autonomia decisionale all’INPS. La possibilità di accedere alla dilazione è subordinata alla dichiarazione del contribuente di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, che può derivare da cause come crisi aziendali, ritardi nei pagamenti da parte dei committenti o eventi eccezionali.
Soglie, debiti ammessi e inclusioni
Possono essere oggetto di dilazione i debiti relativi a contributi e sanzioni civili non ancora affidati agli agenti della riscossione, comprese le somme rilevabili dalle denunce obbligatorie e quelle accertate a seguito di verifiche ispettive o atti notificati d’ufficio. Per specifiche fattispecie rientrano anche le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni. La copertura della dilazione riguarda l’intera esposizione consolidata verso le diverse Gestioni amministrate dall’INPS, determinata alla data di presentazione della domanda.
Requisiti, limiti e poteri decisionali
Le decisioni sulle richieste di dilazione sono attribuite ai dirigenti dell’Istituto in base all’entità del piano: i Direttori territoriali gestiscono piani fino a 36 rate e fino a 500.000 euro, mentre i Direttori regionali o di Coordinamento Metropolitano deliberano sui piani fino a 60 rate e per importi superiori. Tra i requisiti per la concessione figura la correntezza contributiva, intesa come regolare adempimento della contribuzione corrente; la mancata osservanza comporta rischi di revoca e decadenza delle dilazioni accordate.
Revoche e impatti operativi
Il regolamento prevede un articolato sistema di controlli che può sfociare in provvedimenti di revoca in caso di inadempienza, con possibilità di decadenza autonoma per ciascun piano. La perdita del requisito della correntezza può determinare la revoca anche delle dilazioni multiple, poiché ogni piano è valutato nel suo contesto ma l’accertata morosità incide sull’affidabilità complessiva del contribuente. Di conseguenza, imprese e intermediari devono predisporre una gestione attenta dei flussi finanziari e delle scadenze.
Seconda dilazione, procedimento e termini operativi
Una delle novità più rilevanti è la facoltà di richiedere una seconda dilazione anche durante l’efficacia di un primo piano, a condizione che permangano le condizioni di difficoltà oggettiva e che, nei sei mesi precedenti, non siano stati adottati provvedimenti di revoca. Non è possibile avere più di due dilazioni attive contemporaneamente: per avviarne una terza è necessario estinguere anticipatamente una delle due in corso. Le istanze devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il Cassetto previdenziale del contribuente.
Tempi di istruttoria e adempimenti iniziali
L’INPS si è impegnato a concludere il procedimento entro 20 giorni di calendario dalla presentazione della domanda, mentre per l’attivazione della dilazione il contribuente deve versare la prima rata entro 10 giorni dall’emissione del piano: il pagamento integrale della prima rata è condizione per ottenere un DURC regolare. Per i piani presentati tra il 12 gennaio 2026 e il 21 maggio 2026 è prevista la possibilità di richiedere la rideterminazione del numero di rate; la circolare indica che tale richiesta sarà possibile fino al 20 giugno (con ulteriori specifiche operative comunicate dall’Istituto).
Crisi d’impresa e contenziosi
Il regolamento si coordina con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: l’avvio di procedure concorsuali può determinare la decadenza automatica dalle dilazioni in corso, mentre accordi di ristrutturazione omologati possono consentire nuove dilazioni solo per debiti maturati successivamente all’omologazione. Il contribuente può inoltre escludere dalla domanda i crediti formalmente contestati, che seguiranno il loro iter amministrativo o giudiziario.
