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16 Maggio 2026

Contributi figurativi riconosciuti per la pensione anticipata: cosa cambia dopo la sentenza di Siena

La pronuncia del Tribunale di Siena ribadisce che tutti i contributi, inclusi quelli figurativi, devono essere computati per la pensione anticipata; l'Inps continua però ad applicare il paletto dei 35 anni effettivi, rendendo necessario il ricorso per molti lavoratori

Contributi figurativi riconosciuti per la pensione anticipata: cosa cambia dopo la sentenza di Siena

Negli ultimi anni il tema del peso dei contributi figurativi nel calcolo della pensione anticipata è diventato centrale per chi ha avuto carriere discontinui: malattia, NASpI o cassa integrazione possono aver lasciato segni importanti sul prospetto contributivo. Con la sentenza n. 208 dell’aprile 2026 il Tribunale di Siena ha stabilito che questi periodi figurativi devono essere computati ai fini del diritto alla prestazione prevista dalla Legge Fornero, confermando un orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione.

La disputa normativa: vecchia legge e Riforma Fornero

Il nodo nasce dal confronto tra due fonti: l’articolo 22 della legge 153/1969, che parlava di «almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro» per la pensione di anzianità, e il comma 10 dell’articolo 24 del DL 201/2011 (la Riforma Fornero), che richiede un montante contributivo complessivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza menzionare una soglia di effettività. L’interpretazione amministrativa dell’INPS ha storicamente applicato il paletto dei 35 anni come condizione addizionale, mentre la normativa più recente non lo prevede.

Perché il contrasto è rilevante

Il problema pratico è che un lavoratore può avere raggiunto il requisito complessivo previsto dalla Legge Fornero ma essere escluso dall’accesso alla pensione perché, sottraendo i periodi figurativi, risulta sotto i 35 anni «effettivi». Questa differenza penalizza chi ha subito interruzioni involontarie: la scelta interpretativa dell’INPS ha avuto quindi effetti concreti sull’accesso alla prestazione.

La giurisprudenza che cambia il quadro

La Corte di Cassazione aveva già mosso il terreno con le sentenze n. 24916 e 24952 del 2026 e con l’ordinanza n. 27910 del 2026, affermando che la pensione anticipata Fornero è un istituto autonomo e che, non trovandosi nel comma 10 alcun requisito di effettività, non è possibile imporlo per via interpretativa. La decisione del Tribunale di Siena (sentenza n. 208/2026) porta questa linea anche nel giudizio di merito: il tribunale ha accolto il ricorso promosso dall’avvocata del Patronato INCA CGIL, Maria Gabriella Del Rosso, e ha ordinato all’INPS di liquidare la pensione con effetto retroattivo e rimborsare le spese legali.

Principio affermato

Il tribunale ha inoltre ribadito un principio fondamentale: le circolari interne dell’INPS non possono introdurre requisiti aggiuntivi che la legge non prevede. In sostanza, l’istituto non può creare via amministrativa un vincolo normativo che il legislatore non ha scritto.

Cosa cambia per i lavoratori e come muoversi

La sentenza interessa una platea ampia: chi ha raggiunto il requisito contributivo complessivo previsto dalla Legge Fornero ma non i 35 anni effettivi potrà vedere riconosciuta la pensione, soprattutto se ha goduto di NASpI, indennità di malattia o altri ammortizzatori che generano contributi figurativi. Tuttavia, finché l’INPS non aggiornerà la propria prassi, molti dovranno ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento.

Azioni consigliate

Chi si trova in questa situazione dovrebbe innanzitutto verificare l’estratto conto contributivo dell’INPS, distinguendo chiaramente tra contribuzione effettiva e contribuzione figurativa. È opportuno presentare la domanda di pensione se si è raggiunto il requisito complessivo: in caso di diniego, il ricorso al giudice del lavoro, supportato da un patronato come l’INCA CGIL, è la via praticabile. Il tribunale di Siena, oltre alla liquidazione della pensione, ha condannato l’INPS al rimborso delle spese legali per un importo superiore a 4.600 euro, a titolo esemplificativo di quanto si possa ottenere in caso di vittoria.

In conclusione, la pronuncia del Tribunale di Siena consolida l’orientamento di legittimità della Cassazione e riporta al centro il principio che la legge va applicata nei termini in cui è scritta: i contributi figurativi contano per la pensione anticipata. Per i lavoratori interessati, la raccomandazione è chiara: non rinunciare a chiedere la prestazione e, in caso di diniego, valutare tempestivamente il ricorso con assistenza qualificata.

Emanuele Negri
Autore

Emanuele Negri

Emanuele Negri, ex architetto torinese, documentò il recupero di un cortile in Barriera di Milano e decise di passare alla comunicazione editoriale: in redazione promuove progetti di rigenerazione urbana e firma dossier su materiali sostenibili. Custodisce uno schizzo originale del primo progetto professionale.