Aggiornamento minimi lavoro domestico: indennità e novità pratiche per il 2026

Il protocollo firmato l'11 febbraio 2026 aggiorna i minimi del lavoro domestico con nuovi importi per l'indennità di vitto e alloggio, le indennità variabili per babysitter e assistenti e l'adeguamento per la certificazione UNI 11766/2019

Accordo per l’adeguamento dei minimi del lavoro domestico

Fidaldo, Domina, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf hanno raggiunto un’intesa per l’adeguamento dei minimi retributivi del lavoro domestico. L’intesa è stata deliberata con efficacia dal 1° gennaio 2026 e riguarda colf, badanti, baby sitter e altri operatori impiegati nelle famiglie.

La misura risponde alla necessità di adeguare il trattamento economico alla variazione del costo della vita. L’accordo introduce importi e indennità aggiornate, nonché disposizioni specifiche per le diverse tipologie contrattuali e per le condizioni di convivenza.

Nel riepilogo seguente vengono sintetizzati i principali elementi economici concordati, con particolare attenzione alle indennità previste, alle modalità di assorbimento da parte di eventuali superminimi individuali migliorativi e alle implicazioni per datori di lavoro e lavoratori. Si tratta di una guida operativa al nuovo quadro retributivo, utile per l’applicazione pratica delle novità contrattuali.

Indennità sostitutiva di vitto e alloggio

Dal 1° gennaio 2026 l’accordo fissa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio a 6,66 euro al giorno. La cifra è articolata in tre componenti: 2,33 euro per ciascun pasto e 2 euro per l’alloggio. La misura si applica quando il vitto e/o l’alloggio sono compensati tramite indennità sostitutiva e non forniti direttamente dal datore di lavoro.

Indennità variabili per profili specifici

L’accordo prevede indennità mensili e orarie specifiche per profili con compiti particolari o condizioni di servizio diverse. Tali importi mirano a riconoscere maggiori responsabilità o oneri connessi a determinate mansioni. Le modalità di erogazione e i criteri di applicazione sono dettagliati nell’intesa contrattuale e si utilizzano per la corretta determinazione della retribuzione complessiva.

Baby sitter

Per le baby sitter inquadrate nel livello BS, che prestano servizio fino al compimento del sesto anno di età del bambino, è prevista un’indennità mensile di 138,54 euro. Tale importo corrisponde a 0,84 euro l’ora.

In caso di convivenza con orario ridotto, il valore mensile scende a 97,06 euro. Gli importi sono assorbibili da eventuali superminimi individuali migliorativi, ossia compensi già più elevati concordati tra le parti. I criteri di applicazione sono dettagliati nell’intesa contrattuale e servono a determinare la retribuzione complessiva.

Assistenza a più persone non autosufficienti

I criteri di applicazione previsti dall’intesa contrattuale determinano anche il trattamento per chi assiste più persone non autosufficienti.

Il personale inquadrato nei livelli CS o DS percepisce un’indennità mensile di 119,66 euro, corrispondente a 0,70 euro l’ora.

L’indennità è considerata assorbibile rispetto a eventuali migliori trattamenti individuali già riconosciuti dal datore di lavoro.

Incentivo per la certificazione di qualità UNI 11766/2019

Per i lavoratori dei livelli B, BS e CS la certificazione prevista dalla norma UNI 11766/2019 dà diritto a un’indennità aggiuntiva di 30,27 euro mensili. La misura si applica trascorsi 12 mesi dalla decorrenza del CCNL dell’8 e resta in vigore fino alla scadenza della norma tecnica. L’iniziativa mira a valorizzare la qualità delle competenze professionali nel settore interessato.

Per i lavoratori conviventi di livello DS l’indennità non è erogata separatamente, ma è assorbita dall’indennità di funzione prevista per quella categoria. Anche la maggiorazione legata alla certificazione può essere assorbita da trattamenti retributivi individuali migliorativi già riconosciuti dal datore di lavoro.

Modalità di assorbimento e impatto pratico

La maggior parte delle nuove voci retributive può risultare assorbibile dai superminimi individuali, cioè dagli aumenti già riconosciuti dal datore di lavoro rispetto ai minimi contrattuali.

Per le imprese ciò comporta l’obbligo di verificare con precisione le buste paga e gli accordi individuali. Tale controllo evita doppie erogazioni e riduce il rischio di contestazioni sindacali o giudiziarie relative all’applicazione degli istituti retributivi.

Che cosa cambia per lavoratori e datori di lavoro

Le modifiche introdotte con l’accordo dell’11 febbraio 2026 impongono adeguamenti concreti nelle paghe e nella gestione amministrativa del personale domestico. Per i lavoratori si traduce in un riconoscimento economico puntuale di funzioni come assistenza multipla e cura di bimbi fino a sei anni, nonché per il possesso di certificazioni di qualità. Per i datori di lavoro scatta l’obbligo di aggiornare i modelli retributivi e valutare l’eventuale assorbimento dei nuovi importi da parte di superminimi già in essere.

Il controllo accurato delle buste paga evita doppie erogazioni e riduce il rischio di contestazioni sindacali o giudiziarie relative all’applicazione degli istituti retributivi. Chi gestisce rapporti di lavoro domestico dovrebbe consultare il testo dell’accordo e il contratto collettivo applicabile per garantire la corretta applicazione delle indennità e l’adeguatezza delle registrazioni retributive, in particolare rispetto agli elementi assorbibili.

Scritto da Viral Vicky

Aggiornamenti su controlli, fringe benefit, bonus e formazione per consulenti del lavoro